T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 08-02-2011, n. 389 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

2. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.

2.1. Il motivo di censura, secondo cui la ricorrente avrebbe riportato esito negativo nella prova orale, senza che fossero espresse le ragioni di tale esito, non può essere accolto. Non occorre affrontare qui la nota questione concernente se l’onere di motivazione della valutazione forense sia o meno sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico (configurandosi quest’ultimo, secondo l’orientamento maggioritario, come formula sintetica che vale ad esternare adeguatamente il giudizio tecnico delle commissioni giudicatrici). Difatti, nella specie, è sufficiente osservare come il giudizio espresso della Commissione, unitamente al voto numerico (civile 25; comunitario 21; internazionale privato 30; tributario 23; procedura civile 23; ordinamento forense 30), sia chiaro ed inequivocabile: la candidata manifesta lacune diffuse e incertezze terminologiche in civile, comunitario, tributario e procedura civile". Si tratta, con tutta evidenza, di motivazione la cui sintesi, rispondente ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura comunque la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato (è, per contro, sovrabbondante la pretesa di un giudizio sintetico su ciascuna singola risposta, tanto più che sussiste una griglia di valutazioni espresse in forma numerica per ciascuna delle materie d’esame). In definitiva, il giudizio risulta sufficientemente motivato allorché il verbale riporti le domande rivolte al candidato nelle singole materie e la relativa votazione numerica trovi riscontro in un giudizio finale adeguatamente articolato.

2.2. Con riguardo all’ulteriore motivo, si osserva che il verbale contiene esplicita menzione della previa breve illustrazione delle prove scritte. In disparte ogni considerazione sulla correttezza della tesi secondo cui l’eventuale omessa preventiva discussione delle prove scritte ridonderebbe in vizio di illegittimità delle prove d’esami orale (come ritenuto dalla ricorrente; per contro secondo Consiglio Stato, sez. IV, 10 novembre 2006 n. 6641, ai sensi dell’art. 17 bis comma 3, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, in sede di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato la preliminare illustrazione dell’esito delle prove scritte non è indispensabile per l’espletamento della prova orale, rappresentando detta succinta illustrazione una fase preliminare e di introduzione allo svolgimento della prova orale, ma non oggetto di valutazione), giova ricordare che, per quanto riguarda l’estrinseco, i verbali della Commissione sono atti pubblici aventi fede privilegiata le cui risultanze di fatto possono essere poste in discussione solo a seguito di eventuale querela di falso.

2.3. Anche la doglianza con la quale la ricorrente lamenta la mancata estrazione a sorte delle domande formulate nel corso del colloquio è destituita di fondamento. Si osserva, all’uopo, che l’invocato art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 si riferisce precipuamente allo svolgimento dei concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi mentre le procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni forense sono disciplinate da un distinto corpo normativo ( r.d. 22 gennaio 1934 n. 37) il quale, per lo svolgimento delle prove orali, non impone alla commissione il predetto adempimento.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma. Nella liquidazione delle spese di lite, il Collegio è tenuto a considerare che l’amministrazione ha depositato soltanto una memoria di mero stile ai fini della costituzione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

RIGETTA il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 150,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *