Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-01-2011) 11-02-2011, n. 5327 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con Decreto del 7 gennaio 2010, il Gip del tribunale di Napoli ha disposto la archiviazione del procedimento promosso nei confronti di M.A., a seguito di querela proposta da S. S. per il reato di cui artt. 372 e 368 c.p..

2. Ricorre il S., a mezzo del suo difensore e deduce che in violazione dell’art. 127 c.p.p., nonostante fosse stata proposta rituale opposizione alla archiviazione, ex art. 410, il Gip avesse emesso de plano il provvedimento.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e il decreto impugnato è da annullare senza rinvio.

2. In tema di archiviazione, è da rammentare il principio che l’omessa fissazione da parte del G.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione, proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), deducibile in quanto tale, come motivo di ricorso per cassazione. (fra tante, tutte conformi, da ultimo cass.sez.6 n.4061/08).

L’esercizio da parte del G.I.P. del potere interdittivo all’accesso della parte offesa nel procedimento di archiviazione, attraverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ove avvenga in violazione delle condizioni di legge, rende impugnabile per cassazione il decreto di archiviazione; ciò in quanto l’arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti, se non maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale.

3. Il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del procedimento di archiviazione, per cui a fronte dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il G.I.P. deve, di norma, provvedere a fissare l’udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l’indagato e la parte lesa, sulla richiesta del P.M..

4. Il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta inoperante in due soli casi e cioè quando non sia stata presentata tempestiva opposizione ( art. 409 c.p.p., comma 1) o quando la parte offesa non abbia ottemperato l’onere, imposto a pena d’inammissibilità ( art. 410 c.p.p., comma 1), di indicare i temi dell’ "investigazione suppletiva" e "i relativi elementi di prova".

Il che vuoi dire che la sanzione di inammissibilità viene a connotarsi in termini di automaticità analoghi a quelli che conseguono alla mancata tempestiva opposizione e che la delibazione di ammissibilità è pregiudiziale a quella del merito. Di conseguenza prima di ogni valutazione di merito deve avere ingresso la verifica dell’idoneità dell’atto introduttivo al rito camerale.

5. In relazione a queste premesse, è jus receptum, affermato dalla sentenza a sezioni unite del 14.2.96, Testa, ed ulteriormente ribadito dalle successive pronunce di questa corte, che il giudice può ritenere de plano inammissibile l’opposizione, se le prove indicate sono non pertinenti, perchè "non inerenti alla notizia di reato" o l’oggetto dell’investigazione suppletiva è irrilevante, cioè "non incidente concretamente sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari". 6. Qualificata la richiesta diretta dello offeso al giudice, come una forma di gravame improprio, volto a prevenire il provvedimento pedissequo del giudice, resta fermo che le ragioni per cui il giudice può ritenere inammissibili le indicazioni nell’atto di opposizione sono ancorate dalla legge ai parametri di oggetto dell’investigazione suppletiva, ed a quelli dei relativi elementi di prova.

7. Nel caso in esame il gip non si è attenuto ai detti principi:

vale osservare che la opposizione proposta dalla parte offesa è corredata da specifiche istanze istruttorie; a fronte della enunciazione delle nuove indagini, così come richiesto dall’art. 410 c.p.p. a pena di inammissibilità, il Gip ha del tutto trascurato i temi proposti, limitandosi ad una laconica condivisione della richiesta di archiviazione avanzata dal PM, peraltro utilizzando un modulo prestampato, laddove era suo potere-dovere analizzare quantomeno la pertinenza dei nuovi temi di indagine e dare corso al contraddicono.

8. In definitiva il motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione del contraddicono, è fondato. Di conseguenza l’impugnato decreto va annullato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso di giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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