Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-03-2011, n. 6771

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.F. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Lecce, pubblicata il 30 ottobre 2006.

Il ricorso venne notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con ordinanza resa in udienza è stato disposto il rinnovo della notifica nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato, fissando un termine a tal fine.

La parte onerata non ha provveduto.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Non vi sono spese da rimborsare.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *