Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-01-2011) 11-02-2011, n. 5326 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

eclaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con Decreto del 14 dicembre 2009, notificato il 5 febbraio 2010, il Gip del tribunale di Roma ha disposto la archiviazione del procedimento promosso nei confronti di M.R. per il reato di cui all’art. 381 c.p. in danno di D.R.D..

2. Ricorre il D.R. con telegramma del 15 febbraio 2010 unitamente all’avv.to Marco di Porto, suo difensore e C. E. e deduce nullità del provvedimento per la omessa partecipazione alla udienza camerale di quest’ultimo, persona offesa nel procedimento n. 08/001354 pendente presso la Procura di Perugia e per vistose ed inaccettabili asserzioni contra verum e contra legge contenute nel provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Infatti, risulta dall’esame degli atti, il cui esame è consentito in sede di legittimità, dato che viene eccepito un vizio procedurale, che il Gip, nel procedimento promosso dal D.R., parte offesa, assistita dall’avv.to Marco Di Porto, nei confronti dell’avvocato M.R., per il delitto di cui all’art. 381 c.p., ha dato rituale avviso della udienza camerale, fissata per il giorno 11.12.2009 a sensi dell’art. 409 c.p.p., sia alla parte offesa che al suoi difensore e che costoro non si sono presentati.

3. E’ pertanto palese che il diritto al contraddittorio è stato a pieno garantito e che il ricorso, peraltro presentato in forma impropria (telegramma dettato per telefono e, quindi, senza alcuna attestazione di autenticità delle firme apposte in calce, requisito previsto a pena di inammissibilità non solo per la parte ma anche per i difensori come da ultimo affermato da questa Corte con sentenza sez. 1 n. 44660 del 2009) non ha alcun fondamento.

4. Parimenti inammissibile è il ricorso, proposto dall’attuale ricorrente nell’interesse di certo C.E.. Oltre a quanto sopra osservato in tema di ritualità della impugnazione, è da rilevare l’assoluto difetto da parte di costui, secondo quanto enunciato dallo stesso D.R., della qualità di parte offesa del reato, il cui possesso legittima il ricorso all’impugnazione per violazione del contraddittorio innanzi a questa Corte. Il procedimento in esame, infatti, ha quale parte offesa il solo D. R. ed il C. sarebbe, secondo quanto esposto nell’impugnazione, inviata per telegramma proponente di una notitia criminis pendente presso la Procura di altro Tribunale.

5. In conclusione, il ricorso è da dichiarare inammissibile ed il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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