Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-01-2011) 11-02-2011, n. 5325 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Trento ha convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri di Malè nei confronti di M.R. per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il M., per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, lamentando la violazione dell’art. 381 c.p.p., comma 4, art. 391 c.p.p. e art. 393 bis c.p., nonchè la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Deduce, in particolare, che il GIP ha omesso ogni motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto, richiesti dall’art. 381 c.p.p., comma 4 ai fini della legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza. Rileva, inoltre, che il giudice della convalida si è basato sulla sola relazione di servizio, senza tener conto delle dichiarazioni rese dalle persone sentite dal difensore, dalle quali si evince che il M., dopo aver aderito all’invito ad uscire dal bar rivoltogli da un carabiniere, una volta fuori dal locale si è limitato a scostare in modo tranquillo la mano del carabinieri, ed è stato poi visto a terra chiedere ripetutamente aiuto mentre i militari lo immobilizzavano. Nella specie, pertanto, non poteva procedersi alla convalida dell’arresto, sussistendo fondati dubbi sull’esistenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo dei delitti di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e potendo ricorrere i presupposti della causa di non punibilità di cui all’art. 393 bis c.p..

Con memoria depositata il 13-1-2011 il difensore del ricorrente ha segnalato che con Decreto del 21-5-2010 il GIP, sulla base delle stesse risultanze delle investigazioni difensive già presenti nel fascicolo del giudice della convalida, ha disposto l’archiviazione del procedimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel giudizio di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo del giudice circa il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria non può essere limitato al riscontro dell’osservanza dei requisiti formali dell’arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni di legittimità indicate dall’art. 381 c.p.p., comma 4 (gravità del fatto o pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto), da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto (Cass. Sez. 6, 20-11-2008 n. 48429; sez. 4, 22-2-2007 n. 14474; sez. 6, 1-12-1995/19-2-1996 n. 4749).

Nel caso di specie il GIP, nel convalidare l’arresto del M., non si è attenuto a tali criteri, non avendo operato alcuna verifica circa la sussistenza dei presupposti sostanziali dell’arresto, costituiti dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto. Il controllo effettuato sull’attività della polizia giudiziaria, pertanto, risulta incompleto.

Per le ragioni esposte, s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Trento che, nel procedere a nuovo esame, dovrà tener conto di quanto sopra precisato.

Le ulteriori censure mosse dal ricorrente restano assorbite.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Trento per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *