T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-02-2011, n. 406

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 8.11.10 e depositato in data 9.12.10 la ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con il quale le era stato negato il rinnovo del permesso per motivi di famiglia

e chiedeva dichiararsi l’illegittimità del silenzioinadempimento maturato sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in permesso per lavoro subordinato.

La ricorrente faceva presente di essere coniugata con un cittadino italiano dal 10.6.1995 e di aver lavorato saltuariamente con contratti a tempo determinato durante la permanenza in Italia con il permesso di soggiorno per motivi di famiglia fino ad essere stata assunta con contratto a tempo determinato a partire dal 1.7.2010.

Si era separata legalmente dal marito nel corso del 2003 e, quando aveva presentato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato, si era vista notificare un provvedimento del 2004 con il quale le veniva revocato il permesso per motivi di famiglia a seguito della separazione dal marito e della cessazione della sua convivenza.

Venivano formulati cinque motivi di ricorso.

Il primo ineriva alla mancanza di idonea motivazione nel provvedimento di revoca.

Il secondo lamentava un eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il terzo contestava il silenzio formatosi illegittimamente sulla richiesta di conversione del permesso.

Il quarto criticava la scelta a suo tempo effettuata di revocare il permesso anziché convertirlo in permesso per motivi di lavoro.

Il quinto denunciava il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 5, coma 5, D.lgs. 286\98 in materia di rilevanza delle circostanza di fatto sopravvenute quali il nuovo lavoro a tempo indeterminato di cui la ricorrente disponeva.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Collegio emanava un’ordinanza ex art. 73,comma 3, c.p.a. per segnalare un possibile difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento della revoca del permesso per gravi motivi di famiglia invitando le parti a presentare memoria entro trenta giorni.

La memoria veniva depositata solamente dal difensore della ricorrente che sottolineava come il petitum del ricorso fosse solo quello relativo alla mancata conversione del permesso di soggiorno.

Il Collegio preliminarmente osserva come i permessi in materia di famiglia ex art. 30 siano assegnati alla giurisdizione del giudice ordinario per pacifico orientamento giurisprudenziale (vedasi TAR EmiliaRomagna Bologna 2087\08, TAR Lazio Roma 4404\08) ed è per questa ragione che ha posto all’attenzione delle parti la questione.

Non si può accogliere la ricostruzione dell’oggetto del ricorso operato dalla difesa della ricorrente.

La situazione in via di fatto è particolare: la ricorrente nell’approssimarsi della scadenza del permesso per motivi di famiglia, essendo consapevole che non avrebbe potuto ottenerne il rinnovo ed avendo trovato un lavoro stabile, chiedeva la conversione del permesso in permesso per motivi di lavoro; in quell’occasione la Questura si accorgeva che esisteva da ani un provvedimento di revoca del permesso per motivi di famiglia mai notificato e provvedeva in tal senso.

Non ci si può pertanto lamentare della mancata decisione sulla richiesta di conversione, perché essa è stata presentata quando un permesso per motivi di famiglia non esisteva più.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario presso il quale dovrà essere riassunto in giudizio per ottenere l’annullamento della revoca del permesso per motivi di famiglia; a quel punto sarà possibile ripresentare l’istanza di conversione che dovrà essere decisa dall’autorità amministrativa.

Quanto all’accertamento del silenzioinadempimento il ricorso deve essere respinto per le ragioni esposte in motivazione mancando i presupposti per l’emanazione dell’atto.

Stante la natura in rito della pronuncia possono compensarsi le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario quanto all’annullamento dell’atto e rigetta per il resto.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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