T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-02-2011, n. 405 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 24.12.10 e depositato in data 26.1.11 il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con il quale gli era stata revocata la carta di soggiorno per motivi di famiglia.

Il ricorrente faceva presente di essere coniugato con una cittadina italiana dal 30.11.2006 e che l’istanza di separazione presentata nel marzo 2010 era stata rinunciata nel successivo mese di giugno..

Il ricorso non formulava un vero e proprio motivo di ricorso ma faceva presente una serie di situazioni che a suo avviso giustificherebbero le condotte poste a carico del ricorrente ed a fondamento del provvedimento di revoca.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Collegio preliminarmente osserva come i provvedimenti in materia di famiglia ex art. 30 siano assegnati alla giurisdizione del giudice ordinario per pacifico orientamento giurisprudenziale (vedasi TAR EmiliaRomagna Bologna 2087\08, TAR Lazio Roma 4404\08).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario presso il quale dovrà essere riassunto in giudizio per ottenere l’annullamento della revoca della carta di soggiorno per motivi di famiglia.

Stante la natura in rito della pronuncia possono compensarsi le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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