T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-02-2011, n. 400

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente in quanto la documentazione presentata sarebbe falsa ed i contributi versati sarebbero insufficienti secondo i parametri stabiliti per l’assegno sociale.

Contro il suddetto atto la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso: difetto di motivazione e violazione di legge in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della documentazione presentata dalla ricorrente inerente la sopravvenienza di un rapporto lavorativo con la ditta Amir International con conseguente violazione dell’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998. In secondo luogo l’amministrazione non avrebbe effettuati i dovuti accertamenti in merito al rapporto di lavoro con la ditta Nefertary di Ali Yasser. In terzo luogo la ricorrente dal 2004 al 2007 avrebbe goduto del sostegno economico della cugina Campo Sabrina.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

In primo luogo è indirizzo pacifico di questa Sezione quello secondo il quale, in caso di richiesta o di ottenimento di un permesso di soggiorno mediante l’esibizione di documenti falsi è sufficiente, ai fini dell’annullamento o del diniego del permesso, l’oggettiva falsità dei documenti esibiti all’Amministrazione (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 3.12.2009, n. 5271, con la giurisprudenza ivi richiamata).

In secondo luogo non è onere dell’amministrazione effettuare accertamenti in merito all’esistenza ed effettività dei rapporti di lavoro del richiedente il permesso diversi da quelli in base ai quali è stato richiesto il permesso di lavoro.

In terzo luogo manca alcuna prova del sostegno economico fornito dai parenti il quale, per integrare le condizioni di reddito, deve avere carattere continuativo e fondarsi su un apposito impegno di carattere stabile, risolvendosi, altrimenti in una elargizione temporanea non idonea a costituire fonte di sostentamento anche per il futuro.

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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