Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-01-2011) 11-02-2011, n. 5309 Scriminanti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21 aprile 2010, la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di condanna emessa da quel tribunale in data 7 luglio 2009 nei confronti di A.C. per i reati di lesioni aggravate e danneggiamento aggravato commesso in danno di C.D., costituitosi parte civile e di resistenza a p.u., commessi il (OMISSIS), appellata e dall’imputato e dal PM di quel Tribunale.

2. Ricorre l’ A. e denuncia, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e della motivazione apparente, che la Corte avrebbe dovuto riconoscere l’esimente di cui all’art. 52 c.p., commi 2 e 3. La parte offesa si era introdotta nel di lui negozio, in quel periodo non aperto al pubblico, con modi violenti, sicchè egli aveva reagito, stante l’incombente pericolo; esclude poi che il danneggiamento (rottura degli occhiali) sia aggravato e pertanto deduce che la Corte doveva prendere atto della avvenuta remissione della querela. Con il secondo motivo, l’imputato si lagna della inosservanza della legge penale in ordine al ravvisato reato di resistenza, sia per la non offensività della sua condotta, non diretta contro il p.u. per impedirgli di compiere l’atto del proprio ufficio, già compiuto, ma solo motivata da volgarità e volontà di ingiuriare. Con il terzo motivo, si duole della dosimetria della pena, e del mancato riconoscimento delle invocate attenuanti di cui all’art. 62 c.p., nn. 2, 5 e 6; il difensore ha depositato memoria ex art. 121 c.p.p. in merito alla sussistenza della esimente della legittima difesa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. E’ da dare atto che la sentenza impugnata ha ricostruito con argomentare esauriente, riprendendo i passaggi salienti delle testimonianze acquisite In prime cure e valutando tutte le sequenze del fatti in relazione ai nodi critici esposti nei motivi di gravame la vicenda, ed è pervenuta ad un giudizio di responsabilità che non presenta alcuna deficienza e non manifesta alcun salto logico.

3. Ha, infatti, messo in evidenza come la violenza usata dalla po’ per introdursi nel negozio fosse in realtà solo asserita dall’imputato, in quanto tutti i testi presenti ai fatti avevano affermato che il C. si era comportato in modo educato e senza alcun atto minaccioso o aggressivo e che viceversa l’ A. aveva reagito alle domande postegli dal C., scagliandogli addosso degli oggetti, colpendolo con un bastone ed strappandogli gli occhiali dal naso, per poi gettarli a terra.

4. Ora, tanto precisato, il ricorrente con il primo motivo di ricorso, peraltro meramente ripetitivo di quello proposto innanzi al giudice distrettuale, senza indicazione specifica dei passaggi della motivazione lacunosi o non condivisibili, tende a rilanciare una ricostruzione dei fatti a sè favorevole, sulla scorta di elementi di merito non intraducibili in sede di legittimità, posto che a questa Corte è inibito un nuovo apprezzamento dei fatti ed è riservato solo il controllo del metodo valutativo esposto nel provvedimento impugnato.

5. E’ evidente che la accertata condotta passiva della po’ esclude la sussumibilità del comportamento aggressivo dell’ A. nella esimente invocata; la causa di giustificazione prevista dall’art. 52 c.p., comma 2, così come mod. dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59, art. 1, non consente, invero, un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione.

6. Anche il secondo motivo non ha fondamento alcuno, atteso che la Corte ha osservato in punto di fatto che il fermo da parte degli agenti non si era affatto concluso, con la applicazione delle manette all’ A., poichè costui andava condotto in commissariato, sicchè la aggressione compiuta in danno di un agente non era un post factum, irrilevante, ma integrava la fattispecie di cui all’art. 337 c.p., per la evidente finalizzazione della condotta violenta, 7. Tale argomentare fa esatta applicazione dei principi in tema di resistenza a p.u., per la rilevata contestualità dell’atto violento diretto ad impedire quello dovuto del p.u., e le circostanze richiamate nel ricorso, peraltro esaurientemente esaminate dalla Corte distrettuale, non possono, per quanto già esposto in tema di controllo della motivazione in questa sede, costituire oggetto di diverso apprezzamento.

8. Infine, del tutto generiche sono le doglianze in tema di pena e di applicazione delle circostanze attenuanti, che la Corte distrettuale ha adeguatamente valutato con motivazione che l’ A. solo genericamente ed apoditticamente contesta.

9. In conseguenza della inammissibilità, il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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