Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-01-2011) 11-02-2011, n. 5308

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ribadiva la responsabilità, affermata con pronuncia del 15 ottobre 2008 del tribunale di Cagliari, di S.G. per i reati di cui agli artt. 651 e 337 c.p.; osservava in motivazione che il rifiuto di fornire le generalità sia ad agenti della forestale sia all’ispettore capo, successivamente intervenuto, non era giustificato dalla ignoranza sulle funzioni svolte da costoro, dato che il S. aveva negato solo che costoro potessero autoritativamente chiedergli i documenti. Del pari la minaccia profferita nei confronti di costoro integrava la resistenza contestata.

2. Ricorre il S. e deduce con un primo motivo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, atteso che le guardie ittiche volontarie non hanno la qualifica di p.u. e l’ispettore M. al momento del suo intervento non era in servizio e perciò non aveva alcuna legittimazione. Con i rimanenti motivi, il S. deduce la assenza di elemento psicologico, in quanto egli non era tenuto a riconoscere nelle persone che lo avvicinarono in borghese e senza tesserino la qualifica di p.u.; inoltre la sua condotta non integrava quella prevista dall’art. 337 c.p. sia perchè gli agenti non erano in servizio sia perchè egli aveva avuto una reazione di insofferenza senza alcuna volontà di ostacolare un’attività degli agenti; sul punto oggetto delle doglianze in appello la Corte cagliaritana non si era poi espressa.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso non ha alcun fondamento.

2. Questa Corte, pur concordando con la osservazione, esposta in ricorso, che le guardie ittiche, come guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, per il cui riconoscimento è necessario che gli stessi possiedano determinati requisiti, nella specie non accertati, non può che convenire con la Corte distrettuale sulla sussistenza della contravvenzione in esame.

3. Come si evince dalla lettura del capo di imputazione e dalla ricostruzione dei fatti, che l’imputato non ha contestato, e che comunque la Corte cagliaritana ha esposto con iter argomentativo adeguato e logico, il fatto contestato al S. è unico e contestuale, e come tale considerato in punto di pena, in quanto egli negò di declinare le sue generalità e alle guardie volontarie e all’ispettore M., sopravvenuto al primo rifiuto e mentre era in corso una discussione tra i vigilanti e l’imputato.

4. In relazione a tale ricostruzione dei fatti, è innegabile sussistere la contravvenzione ex art. 651 c.p. giacchè all’ispettore delle Guardie Forestali è da riconoscere, la qualità di agente di polizia giudiziaria.

5. Infatti, la L. 6 febbraio 2004, n. 36, nel regolare il nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato, all’art. 1, n. 2 dispone che il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale, concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali, paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi.

6. Nè ha fondamento la censura in cui si contesta che il M. non fosse in servizio e perciò non potesse compiere alcun intervento.

Invero, dalla piena equiparazione all’agente di polizia giudiziaria discende che egli era in servizio permanente e considerato le concrete circostanze in cui si svolsero i fatti è innegabile che egli nel momento in cui ha richiesto al S. di fornire le sue generalità, oltre che essere in servizio permanente, esercitava in concreto le pubbliche funzioni, giacchè era intervenuto, qualificandosi, per esercitare i propri compiti di sorveglianza sul territorio e di repressione delle condotte illecite e/o abusive in quel momento in corso.

7. Discende da quanto sin qui osservato che non ha fondamento il motivo relativo alla non configurabilità del delitto di resistenza a p.u., sollevato esclusivamente al difetto nel M. della qualità di P.U. e della conseguente mancanza di esercizio di un atto legittimo. La lagnanza poi che nell’imputato difettava la consapevolezza che comunque il M. agisse per adempiere ad un dovere di ufficio non tiene conto che costui, come messo in evidenza dalla Corte di merito si qualificò e che comunque il S. era a conoscenza della posizione di guardia forestale, che era stata oggetto di riconoscimento e motivo del rifiuto e della successiva minaccia.

8. Va tuttavia rilevato, in punto di pena, che il ricorrente contesta quanto ad eccessività, che la Corte distrettuale, nel confermare il trattamento inflitto in prime cure, non ha considerato che il primo giudice ha determinato l’aumento ex art. 81 c.p. per la contravvenzione in mesi due, come si evince dalla sequenza del calcolo enunciata in sentenza; il giudice monocratico ha infatti posto quale pena base per il delitto di resistenza la pena di dieci mesi di reclusione, che ha diminuito a mesi sette per le generiche ed incrementato a mesi 9 per effetto della ritenuta continuazione.

9. Tale pena non tiene conto che in tema di reato continuato l’art. 81 c.p. pone un duplice sbarramento di pena irrogabile (triplo della violazione della pena prevista per la violazione più grave), nonchè nel rispetto del favor rei, il divieto di infliggere una pena superiore a quella di base al cumulo materiale, come nella specie avvenuto. E’ infatti che l’aumento di due mesi, superiore al massimo della pena prevista dall’art. 651 c.p., (un mese di arresto) viola il chiaro disposto dell’art. 81 c.p., comma 3 e applica al S. un regime deteriore rispetto quello che gli spetterebbe in caso di cumulo materiale.

2. La sentenza conseguentemente è da annullare limitatamente a tale punto e va disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari per un nuovo esame, fermo restando il rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta a titolo di continuazione e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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