Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-01-2011) 11-02-2011, n. 5307

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Padova, con sentenza del 6 agosto 2008 ha affermato la responsabilità di L.M. in ordine ai delitti di resistenza continuata e di lesioni in danno di due appartenenti all’Arma dei Carabinieri, che gli stavano contestando alcune violazioni del codice della strada, ed unificati i reati, concessa la attenuante del risarcimento del danno equivalente alle aggravanti ed alla recidivarlo ha condannato alla pena di un anno di reclusione.

La Corte di appello di Venezia, su gravame dell’imputato, concernente il trattamento sanzionatorio, ha confermato la pronuncia, pur escludendo la aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 10 contestata in relazione al delitto di lesioni.

2. Ricorre il L. e deduce violazione di legge e difetto della motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per la negata riduzione della pena, nonostante la esclusione di una aggravante.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Infatti, la graduazione della pena, anche rispetto alla concessione delle attenuanti ed all’eventuale giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. (Cass., sez. 6, 5 dicembre 1991, Lazzari); ne consegue che nel giudizio di Cassazione non si può procedere ad una nuova valutazione della congruità della pena, laddove, come nel caso in esame, il giudice di merito abbia con esaustiva motivazione, argomentato sulle ragioni della sua scelta e sui criteri seguiti.

3. Vale mettere in evidenza, al riguardo, che il giudice distrettuale ha illustrato, con iter argomentativo aderente alle emergenze del processo, le ragioni che non consentivano la concessione del beneficio di cui all’art. 62 bis c.p., ostandovi la gravità, definita notevole, del fatto imputato al L., anche in considerazione dei suoi numerosi e specifici precedenti penali.

4. Parimenti non ha alcun pregio il motivo concernente il denegato giudizio di prevalenza, inibito ex lege dal riconoscimento della recidiva, reiterata specifica ed infraquinquennale (peraltro non oggetto di censura).

5. In ultimo, è inammissibile il motivo relativo alla ulteriore riduzione di pena per la riconosciuta insussistenza di un’aggravante, posto che ex se l’esclusione non ha alcuna valenza modificativa in melius del trattamento; la unificazione per continuazione dei delitti ascritti al ricorrente sub art. 337 c.p. e la ritenuta equivalenza delle circostanze ha, sul trattamento sanzionatorio, l’effetto pratico indicato dall’art. 69 c.p., comma 3, ossia la non considerazione delle stesse, sicchè è errata la doglianza là dove sottende alla necessità di uno sgravio in relazione alla ritenuta eliminazione.

6. Inoltre, la Corte ha escluso che la insussistenza dell’ipotesi sub art. 61 c.p., n. 10 incidesse positivamente sulla valutazione della gravità del fatto, e quindi sulla pena base su cui operare l’aumento ex art. 81 c.p. per il reato satellite, con un apprezzamento di congruità del trattamento, del tutto sottratto al controllo di legittimità. 7. In conclusione, consegue alla affermata inammissibilità del ricorso la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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