T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-02-2011, n. 397 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 15.11.2010 e depositato il successivo 03.12.2010, l’esponente ha impugnato il decreto meglio specificato in epigrafe, assunto dalla competente Questura sul presupposto che – a carico del predetto straniero – risulta emesso, in data 02.02.2007, decreto di espulsione della Prefettura di Sondrio, sotto il nominativo di E.M.M..

I profili di illegittimità denunciati fanno essenzialmente leva sulla violazione di legge e l’eccesso di potere per disparità di trattamento. Ciò, sia in quanto, stando alla tesi dell’esponente, la Questura non avrebbe controdedotto alle proprie osservazioni, trasmesse ai sensi dell’art. 10 bis della legge n.241/1990, sia in quanto la stessa amministrazione avrebbe adottato una soluzione opposta a quella in precedenza assunta per un caso del tutto analogo a quello del ricorrente.

Si è costituito l’intimato Ministero con comparsa di stile, depositando in seguito una relazione della Prefettura di Sondrio con allegati ulteriori documenti.

Alla Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La motivazione dell’impugnato diniego fa leva, essenzialmente, sull’esistenza di un provvedimento di espulsione adottato dal competente Prefetto (di Sondrio), spontaneamente eseguito dal ricorrente, per cui il medesimo, onde poter rientrare regolarmente in Italia prima del decorso del termine decennale di efficacia dell’espulsione, avrebbe dovuto chiedere ed ottenere la speciale autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 13, co.13° d.lgs. n.286/1998.

Sul punto va rilevato, in termini più generali, come, in mancanza della revoca di un precedente decreto di espulsione, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno presenti carattere vincolato, poiché, gli artt. 4, comma 6, del T. U. n. 286 del 1998 (secondo cui "non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso") e 5, comma 5, del medesimo T. u. (nella parte in cui dispone che "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…"), vanno coordinati con l’art. 13, comma 13, dello stesso T. u., il quale stabilisce che lo straniero espulso non può rientrare nel territorio italiano senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno e con l’art. 19 del d. P. R. n. 394/99, secondo cui il divieto di rientro nel territorio dello Stato per le persone espulse opera a decorrere dalla data della esecuzione dell’espulsione.

In relazione al caso che qui occupa, va notato come l’odierno diniego di rilascio del permesso di soggiorno, motivato in relazione all’accertamento di un decreto prefettizio di espulsione a carico dell’interessato, non revocato da parte del Questore, rivesta carattere vincolato, con tutte le conseguenze afferenti i predetti provvedimenti (cfr., di recente, T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 17 dicembre 2008 n. 3859; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 19 febbraio 2009 n. 43; Tar Veneto, III, n. 1941 del 2008; TAR Campania Napoli n.9820 del 2008).

E, per vero, nel caso in esame risulta sostanzialmente incontestato, nel suo verificarsi, il presupposto dell’emissione ed esecuzione del decreto di espulsione, mentre le censure mosse dal ricorrente si accentrano sull’asserita illegittimità della mancata rimozione in autotutela del presupposto provvedimento prefettizio di espulsione.

Sennonché, nelle su descritte evenienze, la giurisprudenza amministrativa reputa sufficiente, ai fini motivazionali, la mera enunciazione della circostanza di fatto preclusiva (al di là della sua connotazione in concreto, in mancanza di contestazione del suo accadimento fattuale) e della previsione normativa che tale effetto vincolato prevede (cfr. Consiglio di Stato 17.03.2009 n. 1574), senza adombrare l’esistenza di margini al dispiegarsi della discrezionalità amministrativa che giustifichi un ampliamento della motivazione del provvedimento di diniego.

Né, poi, si può omettere di considerare come l’attivazione dei poteri di autotutela da parte dell’amministrazione sia rimessa ad una valutazione ampiamente discrezionale della medesima autorità, non coercibile ab extra (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 1.3.2010 n. 1156; Sez. VI, 16.12.2008 n. 6234; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 5.7.2010 n. 22486; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 5.5.2010 n. 9769; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 18.6.2010 n. 2881; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 3.3.2010 n. 1579), specie laddove, come nel caso odierno, non sia dimostrata l’identità delle situazioni in presenza delle quali detta autotutela viene ad essere invocata (identità che, di fatto, è stata esclusa dalla medesima amministrazione, come si argomenta sia, dalla nota della Questura di Sondrio datata 27.08.2010, allegata da parte resistente, che dal provvedimento della Prefettura di Sondrio del 28.10.2010, pure allegato dalla difesa erariale e recante diniego dell’istanza di revoca del decreto di espulsione).

Per le precedenti considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Sussistono, nondimeno, valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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