Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-01-2011) 11-02-2011, n. 5323 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la misura di custodia cautelare in carcere adottata in data 20-7-2010 dal GIP dello stesso Tribunale nei confronti di N.L. per concorso nel reato di estorsione aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno di T.L., amministratore della concessionaria Honda Tamburrino Motors s.r.l. (capo G dell’ordinanza cautelare).

Il N., per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, lamentando con un primo motivo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Fa presente che il passaggio contenuto sul punto nell’ordinanza impugnata fa riferimento non già alla posizione del N., bensì a quella del concorrente Na., che è ben diversa da quella dell’odierno ricorrente.

Con un secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria.

Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni rese dai collaboranti non forniscono alcun riscontro al racconto del T. in ordine alla specifica vicenda estorsiva addebitata al N. al capo G).
Motivi della decisione

1) Il primo motivo di ricorso è infondato.

Giova rammentare che, allorchè ricorrano gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall’art. 275 c.p.p., comma 3 (tra i quali sono compresi i delitti aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7), deve essere senz’altro applicata la misura della custodia cautelare in carcere, senza necessità di accertare le esigenze cautelari, che sono presunte per legge; sicchè al giudice di merito incombe solo l’obbligo di dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione (Cass. Sez. 6, 22-1-2008 n. 10318; Sez. 1, 14-7-1998 n. 4291; Sez. Un. 5-10-1994 n. 16).

Nel caso di specie, il giudice del riesame ha dato atto che non sono stati acquisiti e nemmeno dedotti dalla difesa elementi che consentano di ritenere del tutto insussistenti le esigenze cautelari.

Tanto è sufficiente a giustificare l’adozione della massima misura custodiate, senza che possa valere ad incidere sulla legittimità del provvedimento adottato l’ulteriore passaggio motivazionale col quale il Tribunale, nel ritenere la sussistenza in concreto di un pericolo di recidivanza, ha fatto improprio riferimento alla posizione del coindagato Na. invece che a quella del N..

2) Anche le censure mosse col secondo motivo di ricorso sono prive di fondamento.

Il Tribunale ha fornito adeguato conto delle ragioni della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del N..

Il quadro indiziario è stato desunto essenzialmente dalle dichiarazioni della persona offesa T.L., il quale, dopo aver riferito i fatti estorsivi di cui è rimasto vittima ad opera di S.G. e di suoi emissari, ha raccontato l’ulteriore vicenda relativa alla consegna di una moto al N., che ha assunto connotati estorsivi dapprima con la pretesa di una riduzione e dilazione del prezzo concordato, attuata con l’intervento del Na. (già autore di una precedente estorsione ai danni del T., contestata con la stessa ordinanza cautelare), e successivamente, alla scadenza, col rifiuto di pagare che l’odierno ricorrente ha opposto, sostenendo di non avere alcun debito nei confronti del T..

Il giudice del riesame ha dato atto che le dichiarazioni della persona offesa circa le intimidazioni subite ad opera del gruppo S. (che hanno portato, a seguito dell’iniziale rifiuto della vittima ad assecondare le illecite pretese rivoltegli, ad un attentato armato nei confronti del suo esercizio commerciale) hanno trovato riscontro nelle propalazioni dei collaboranti e nella documentazione acquisita dalla P.G., da cui risulta l’intestazione delle moto oggetto delle estorsioni ai soggetti indicati dal T. (tra i quali la moglie del S. e la moglie del Na.); il che ha indotto il giudicante ad attribuire piena attendibilità al racconto della persona offesa.

E’ noto, peraltro, che le dichiarazioni della persona offesa non necessitano dei risconti esterni di cui all’art. 192 c.p.p., comma 4, ma possono essere assunte anche da sole come fonte di prova, allorchè vengano sottoposte a un positivo vaglio di attendibilità.

Il fatto, pertanto, che, nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal T. in ordine alla specifica vicenda estorsiva patita ad opera del N. e del Na. (che si inseriva nel clima di intimidazione conseguente all’azione armata seguita al primo rifiuto del T. ed alla scelta stragista voluta ed imposta dal S.) non abbiano trovato concreti riscontri nelle propalazioni dei collaboranti, non fa venir meno il quadro altamente indiziario desumibile dal racconto della persona offesa, di cui è stata positivamente vagliata la complessiva attendibilità. 3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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