T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 08-02-2011, n. 111

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ledda per l’amministrazione;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con deliberazione n. 57/12 del 31/12/2009, la Giunta Regionale della Sardegna, ha approvato gli "schemitipo dei contratti per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati per l’anno 2010". Tra questi è compreso lo schema riguardante la acquisizione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (allegato 1 della suddetta deliberazione), il cui art. 19 (rubricato "Clausola di salvaguardia") prevede quanto segue: "Le parti prendono atto e accettano… che la struttura rinuncia sin d’ora a far valere qualsivoglia pretesa, ricorsi contro gli atti regionali prodromici o diretti a rivendicare il pagamento di prestazioni eccedenti il tetto regionale, pena la non validità della sottoscrizione ed i conseguenti effetti di cui all’art. 8 quinquies del D.lgs. 502/92". La stessa formulazione si ritrova nell’art. 17 dello schematipo del contratto per l’acquisizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (allegato 4, della suddetta deliberazione).

2. – Con il ricorso in esame, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 10 febbraio 2010 e depositato il successivo 13 febbraio, la N.C.D.C. S.r.l. chiede l’annullamento della deliberazione sopra richiamata, nelle parti indicate, deducendo i seguenti motivi:

– violazione degli articoli 24 e 113 della Cost. in quanto le clausole impugnate impongono alle strutture che intendano stipulare gli accordi di rinunciare preventivamente ai ricorsi e alle pretese contro gli atti regionali diretti a rivendicare il pagamento di prestazioni eccedenti il tetto regionale i spesa, in violazione del fondamentale diritto di difesa costituzionalmente tutelato;

– violazione degli articoli 1418 e 1419 del codice civile, perché le clausole sarebbero nulle per il contrasto con le norme imperative di cui agli articoli 24, 97 e 113 Cost.;

– violazione dell’art. 1229 del codice civile, perchè le clausole di salvaguardia introdurrebbero anche un esonero da responsabilità della P.A.;

– violazione dell’art. 97 Cost., nonché dei principi di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990, perché la introduzione di clausole illecite in un contratto della P.A. è comunque illegittima per la violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.

3. – Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per la mancata impugnazione della nota del Ministero della Sanità del 12 maggio 2009, contenente le direttive applicate dalla Regione. Con la memoria del 22 ottobre 2010, l’amministrazione segnala che la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 30/14 del 6 agosto 2010, ha riapprovato gli schemi tipo di contratto, confermando le clausole di salvaguardia impugnate, la cui efficacia è stata tuttavia subordinata al giudizio del TAR sul ricorso in esame. Nel merito, conclude per il rigetto.

4. – Con ordinanza di questa Sezione, n. 99 del 17 febbraio 2010, è stata accolta la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente, disponendo la sospensione degli effetti della deliberazione impugnata.

5. – All’udienza pubblica del 24 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione regionale, posto che la nota ministeriale del 12 maggio 2009 non può essere considerato come un atto presupposto rispetto alla deliberazione impugnata, tenuto conto che, per un verso, non è individuabile alcun rapporto di direzione (tantomeno di gerarchia), nella materia della sanità, tra il Ministero della Salute e la Regione; per altro verso, nessuna norma legislativa individua un nesso di presupposizione tra provvedimenti ministeriali e provvedimenti regionali, nella materia in questione. In realtà, la nota è solo l’espressione di un parere da parte degli organi ministeriali nell’ambito dell’attuazione dell’accordo per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, ma non si traduce in un atto vincolante e puntuale nei confronti della Regione, proprio per la mancanza di una base normativa in tal senso.

7. – Nel merito, il primo motivo è fondato ed assorbente.

Come già rilevato in sede cautelare, appare del tutto evidente come la clausola impugnata configura una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale, che si pone in netto contrasto con gli articoli 24 e 113 della Costituzione. Come è stato condivisibilmente e pacificamente osservato in giurisprudenza, non può ipotizzarsi nessuna rinuncia alla tutela giurisdizionale, quando lo strumento di tutela non è ancora azionabile per mancanza dell’attualità della lesione (Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 1998, n. 1540; sez. V, 14 novembre 2006, n. 6678; sez. V, 9 giugno 2008, n. 2848; sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837). Per cui, nel sistema costituzionale di tutela del diritto di difesa, non sono ammissibili forme di rinuncia preventiva, ossia effettuata prima della lesione delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute nell’ordinamento situazione giuridica, siano esse qualificate come diritti soggettivi ovvero come interessi legittimi, posto che – non essendo ancora attuale la lesione stessa – lo strumento di tutela non è ancora azionabile.

8. – Considerato che il motivo accolto è pienamente satisfattivo dell’interesse azionato, si possono ritenere assorbite le ulteriori censure.

9. – Il ricorso, in conclusione, è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento della deliberazione regionale, nelle parti impugnate. Va osservato, a questo riguardo, che l’annullamento determina un effetto caducante nei confronti della deliberazione n. 30/14 del 6 agosto 2010 della Giunta Regionale, con la quale sono state riapprovate le clausole di salvaguardia, rimaste immutate quanto al loro contenuto, limitandosi tale deliberazione a subordinane l’efficacia all’esito del presente giudizio.

10. – La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, secondo quanto stabilito in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione n. 57/12 del 31/12/2009, della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella parte in cui approva l’art. 19 (Clausola di salvaguardia) dell’allegato 1 (avente ad oggetto schema tipo di contratto per l’acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera) e l’art. 17 (Clausola di salvaguardia) dell’allegato 4 della suddetta deliberazione.

Condanna la Regione Sardegna al pagamento delle spese giudiziali a favore della ricorrente, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre la rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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