T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 08-02-2011, n. 110 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La ricorrente ha partecipato al concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, per il conferimento di centosessantatre posti di dirigente, indetto dal Ministero delle Finanze con decreto del 2.7.1997 del Direttore Generale degli Affari Generali del Personale, classificandosi al 177° posto della relativa graduatoria con punti 20,50.. Dopo numerose vicende processuali, con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio la dr.ssa S. impugnava il provvedimento con il quale fu approvata la graduatoria finale e dichiarati i vincitori del concorso in questione, contestando la legittimità dell’operato della Commissione esaminatrice la quale attribuiva alla ricorrente punti 1,5 (invece che punti 3,0) per la partecipazione ad un corso per reati tributari tenutosi nell’anno 1986 (titolo appartenente alla categoria D) "frequenza corsi di qualificazione professionale organizzati dalla P.A. denominazione reati tributari"). Con sentenza TAR Lazio, sez. II quater, n. 3988/2007, il ricorso è stato rigettato. Proposto appello, il Consiglio di Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3388, ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso della dr.ssa S..

In ottemperanza alla pronuncia del Consiglio di Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con provvedimento n. 61169 del 6 novembre 2008, ha disposto l’inserimento della ricorrente tra i vincitori del concorso nella posizione n. 162 (in luogo del concorrente dr. Luigi Mazzilli).

Nelle more, tuttavia, la dr.ssa S. è stata collocata a riposo per limiti di età, con decorrenza 1° novembre 2007.

2. – Con il ricorso in esame, avviato per la notifica il 20 novembre 2009 e depositato il successivo 15 dicembre, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti per l’illegittimo ritardo con il quale è stata inserita tra i vincitori del concorso a dirigente, sotto diversi profili:

– il danno per lucro cessante, con riguardo alle retribuzioni (fissa e variabile), alle quote di trattamento di fine rapporto, all’ammontare delle contribuzioni pensionistiche che l’Amministrazione avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, somme che sarebbero maturate ove la ricorrente fosse stata tempestivamente assunta in qualità di dirigente, ossia dalla data in cui i vincitori del concorso hanno cominciato a beneficiare del trattamento economico dei dirigenti (1 maggio 2002), fino alla data del pensionamento della ricorrente (1 novembre 2007), detratta la retribuzione effettivamente percepita dalla ricorrente quale funzionaria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

– il danno esistenziale, procurato dall’aver svolto in quegli anni un lavoro di qualità professionale inferiore, che ha cagionato una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore, che si chiede di liquidare in via equitativa, nella somma di euro 50.000,00.

3. – Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. – All’udienza del 9 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.

5.1. – Per quanto concerne la pretesa risarcitoria nei confronti dell’intimato Ministero, il Collegio osserva che la vicenda in questione attiene alla problematica del risarcimento di un interesse legittimo, in relazione alla quale tradizionalmente si ritiene (Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2002, n. 1562) che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale, ma richiede in ogni caso la positiva verifica di tutti i presupposti previsti dall’art. 2043 cod. civ. e, in tema di liquidazione del danno, all’art. 2056 cod. civ.

5.2. – In linea di fatto, va, in primo luogo, precisato che la illegittima pretermissione della ricorrente nella graduatoria finale del concorso in questione (come definitivamente accertato con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3388), le ha sicuramente impedito di svolgere il servizio in qualità di dirigente, quantomeno per il periodo dalla data di assunzione del concorrente illegittimamente collocato in posizione utile e fino alla data del collocamento a riposo della ricorrente.

5.3. – Sul piano degli elementi costitutivi della responsabilità civile del Ministero dell’Economia ciò significa che risulta dimostrata, oltre alla sussistenza di un evento dannoso ed alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, altresì il nesso di causalità, accertandosi il collegamento materiale e giuridico tra condotta illecita ed evento, secondo il principio della condicio sine qua non. Quanto all’elemento soggettivo (imputabilità dell’evento dannoso a dolo o colpa dell’Amministrazione agente) non può non osservarsi che la mancata assegnazione a parte ricorrente del punteggio spettante per il titolo come tempestivamente prodotto è da attribuire, come si evince dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato, a colpa dell’Amministrazione resistente, che ha tenuto un comportamento negligente in sede di omesso esame della documentazione prodotta; sussiste, nella fattispecie, anche il nesso di causalità tra l’omessa attribuzione del punteggio spettante e la mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria del concorso a dirigente, con la consequenziale mancata percezione delle retribuzioni.

5.4. – Accertata la sussistenza del diritto di parte ricorrente al risarcimento dei danni, devono essere individuate le singole voci che il resistente Ministero è tenuto a risarcire.

Al riguardo spettano sicuramente:

a) le differenze retributive quantificate tenendo conto di quanto percepito dal ricorrente e quello che gli sarebbe stato corrisposto nella qualifica dirigenziale per il periodo 1/05/20021/11/2007;

b) l’ammontare delle contribuzioni pensionistiche che in relazione a dette differenze retributive l’Amministrazione avrebbe dovuto versare all’ente di previdenza obbligatoria;

c) sulle somme di cui i punti a) e b) dovranno essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, atteso che sul dovuto a titolo di risarcimento del danno, che è debito di valore, competono rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale fino al soddisfo.

5.5. – Relativamente, infine, alla pretesa risarcitoria avente ad oggetto i danni esistenziali e di immagine conseguenti alla tardiva nomina dirigenziale ed all’espletamento delle relative funzioni, il Collegio, in linea con la giurisprudenza in materia (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 agosto 2006, n.1397), la ritiene fondata. in quanto trattasi di danni direttamente conseguenti all’illegittimo operato dell’amministrazione e riferibili a lesioni di situazioni soggettive (diritti della personalità) pacificamente ritenute tutelabili in sede risarcitoria. Trattandosi di danni che non è possibile provare nel loro preciso ammontare, gli stessi, ai sensi degli artt.1226 e 2056 cod. civ, devono essere liquidati in via equitativa.

A tal fine il Collegio intende individuarli in una percentuale pari al 10% dell’ammontare delle differenze retributive riconosciute a titolo risarcitorio; su tali somme, trattandosi di debito di valore, dovranno poi essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.

6. – Relativamente alla quantificazione delle somme dovute occorre far ricorso al meccanismo di cui all’art. 34, comma 4, del codice del processo amministrativo, con la conseguenza che spetterà al Ministero resistente formulare alla ricorrente, entro il termine di 30 gg, la proposta di pagamento di una somma che tenga conto sia delle voci di danno ritenute risarcibili sia dei criteri previsti per la quantificazione delle stesse, giusta quanto sopra affermato.

7. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente condanna dell’intimata amministrazione al risarcimento del danno, da quantificare secondo i criteri indicati per le singole voci risarcitorie.

8. – La disciplina delle spese processuali segue la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Economia al risarcimento dei danni a favore della ricorrente, la cui determinazione del preciso ammontare dovrà effettuarsi, a cura dell’amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del c.p.a., nel rispetto dei criteri indicati in motivazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla notifica, se anteriore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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