Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-01-2011) 11-02-2011, n. 5304

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con sentenza del 9 aprile 2010 la Corte d’appello di Lecce confermava la condanna inflitta a T.R. per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di resistenza a pubblico ufficiale e di ingiurie, per avere spintonato un ispettore e un’assistente della polizia di Stato di servizio al cancello di accesso al campo di gioco dello stadio comunale, che gli impedivano di entrare.

La difesa ricorre per cassazione e denuncia la mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte d’appello abbia avallato la decisione con cui il giudice di primo grado ha revocato l’ammissione della testimonianza a discarico di C. V., dirigente della "Brindisi Calcio", ritenendola superflua.

Al riguardo sostiene che il nominato C., ben conosciuto dai poliziotti di servizio, era stato lasciato entrare nel campo di gioco dove, finita la partita, i calciatori stavano festeggiando la vittoria di Coppa. Subito dietro C. veniva l’imputato e, nonostante il dirigente avesse detto che era un giocatore della squadra, i poliziotti l’avevano fermato, esigendo l’esibizione del "tesserino"che lui non aveva. L’imputato, ritenendo arbitrario il divieto di ingresso, aveva forzato il passaggio ed era entrato nel campo di gioco com’era suo diritto. Conclude pertanto chiedendo l’annullamento della sentenza, viziata dalla mancata assunzione di prova decisiva. p. 2 Va preliminarmente rilevato che nelle more del giudizio è sopravvenuta la prescrizione. Infatti i reati, essendo stati commessi l’I maggio 2003, si sono prescritti ‘l novembre 2010. E poichè, allo stato, non emergono prove evidenti dell’insussistenza del fatto, l’imputato dev’essere prosciolto per l’anzidetta causa di estinzione del reato.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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