T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 08-02-2011, n. 107 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, espone di aver prestato servizio presso il Centro Militare di Medicina Legale a Cagliari, sino all’8 febbraio 1996, data in cui veniva posto in "licenza straordinaria" per convalescenza e successivamente in aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio. A decorrere dal 7 febbraio 1997 veniva collocato in congedo in quanto giudicato permanentemente inabile al servizio. Nel momento in cui lasciava il servizio, il ricorrente aveva maturato dei periodi di licenza e di riposi, di cui non aveva potuto usufruire, così riassunti:

n. 47 giorni di licenza ordinaria;

n. 4 giorni di licenza per festività soppresse;

n. 15 giorni di riposo per esposizione radiazioni ionizzanti.

Con istanza del 2 marzo 1998 chiedeva il pagamento del compenso sostitutivo. L’amministrazione rispondeva con la nota del 23 maggio 1998, prot. n. 3126, negando che il compenso sostitutivo sia dovuto, in quanto non previsto dalle norme contrattuali riguardanti il personale militare delle Forze Armate.

Con nota del 14 settembre 2001 reiterava la richiesta.

Con il ricorso notificato il 3 giugno 2003 e de2. – positato il successivo 13 giugno, chiede, conseguentemente, l’accertamento del diritto al compenso sostitutivo per i periodi di licenza e di riposo non fruiti, risultanti all’atto del collocamento in congedo, e la condanna dell’amministrazione al pagamento, deducendo la violazione dell’art. 36 della Costituzione che, considerando irrinunciabili le ferie dei lavoratori, deve essere interpretato nel senso che se la mancata fruizione delle ferie sia dovuta a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla corresponsione di un compenso sostitutivo.

3. – Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. – All’udienza pubblica del 9 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il Collegio ritiene, infatti, di poter aderire al recente indirizzo che fa discendere dalla indisponibilità ed irrinunciabilità del congedo ordinario, nonché dalla relativa maturazione anche nei periodi di malattia, il diritto al compenso sostitutivo, ogni qual volta la fruibilità del congedo stesso sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore (Cons. St., sez. VI, 21.4.2008, n. 1765, 23.7.2008, n. 3636 e 23.7.2006, n. 3637; Cons. St., sez. IV, 29.8.2002, n. 4332 e 10.12.2003, n. 8118).

In siffatta materia, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina contrattuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, impone che l’omessa fruizione delle ferie sia fonte di compenso sostitutivo, non solo quando tale circostanza sia stata imposta da maggiori esigenze di prestazioni lavorative dell’Amministrazione, ma anche quando emerga al riguardo una impossibilità che, in presenza di malattie contratte a causa del servizio reso. In entrambi i casi, infatti, viene sacrificato un diritto irrinunciabile dell’individuo, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, per ragioni addebitabili al datore di lavoro: nel primo caso, per avere quest’ultimo richiesto un impegno lavorativo maggiore di quello pattuito; nel secondo, per avere il medesimo, con le prestazioni richieste, determinato una inabilità fisica impeditiva dell’ordinaria fruizione del congedo, con successiva impossibilità di relativa fruizione differita. L’assimilazione delle due situazioni sopra indicate, appare dunque, in conclusione, frutto di una lettura del sistema ispirata ai principi degli articoli 32 e 36 della costituzione. Tale lettura non è ostacolata dal testo del dettato normativo, unitariamente inteso come ricognitivo di un diritto del lavoratore al ripristino di una posizione, la cui compressione, contrasta con i segnalati principi costituzionali.

In conclusione, il ricorso è fondato, posto che la mancata fruizione dei congedi e dei riposi non fruiti, nel caso di specie, non è imputabile al ricorrente, ma è da attribuirsi ad una situazione oggettiva di impedimento, determinata dalla malattia contratta dal ricorrente medesimo a causa del servizio.

6. – Sul compenso sostitutivo delle ferie non godute, da commisurarsi in riferimento all’ordinaria retribuzione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 giugno 2010, n. 15293), debbono essere riconosciuti interessi e rivalutazione, calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, dalla data di maturazione sino all’effettivo soddisfo.

7. – La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

1) dichiara il diritto del ricorrente di percepire il compenso, oltre interessi e rivalutazione, sostitutivo dei periodi di congedo ordinario e di riposo maturati e non goduti per un totale di 66 giorni;

2) condanna il Ministero della Difesa a pagare, in favore del ricorrenti, le relative somme da determinarsi nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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