Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-01-2011) 11-02-2011, n. 5303

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Deduce che la motivazione è apparente nella parte in cui ha rigettato l’istanza difensiva di riapertura del dibattimento al fine di acquisire il verbale da cui traeva origine l’imputazione. Pone in evidenza vari aspetti illogici della motivazione. Sostiene, inoltre, che, in base al principio del favor rei, in mancanza di prova certa della data di commissione del reato di dispersione, questa deve farsi risalire al primo momento utile, e cioè al primo giorno successivo a quello in cui il mezzo fu sottoposto a sequestro (16-10-1998); e che, pertanto, il reato risulta da tempo prescritto. Deduce che, anche sul punto, la motivazione resa dal giudice di appello è meramente apparente.
Motivi della decisione

Rileva il Collegio che, in relazione al reato per cui si procede, è maturato il termine di prescrizione, stabilito dalla legge in anni sette e mesi sei.

E invero, nel capo d’imputazione viene indicata la data di accertamento del reato (21-4-2004), ma non anche quella della sua commissione, che non è stata individuata con certezza nemmeno dai giudici di merito. L’unico dato temporale certo contenuto nel capo di accusa è quello della sottoposizione a sequestro del motociclo e del suo affidamento in custodia al prevenuto (16-10-1998); ed è, pertanto, nell’immediatezza di tale data (a partire dalla quale, in ipotesi, può essersi realizzata la condotta addebitata al prevenuto) che, in applicazione del principio generale del favor rei, operante in tutti i casi in cui sussista incertezza circa il tempus commissì delicti, deve essere collocata l’epoca di consumazione del reato contestato.

Di conseguenza, poichè dagli atti non si evince la prova evidente dell’insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della non commissione del medesimo da parte dell’imputato, s’impone, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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