T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 08-02-2011, n. 102 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

strazione.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. I nominati in epigrafe sono militari che prestano servizio presso il 205° Distaccamento Ordinario Lavori Demanio (D.O.L.D.) di Elmas e appartengono quale forza effettiva al Comando del Distaccamento Aeroportuale di Elmas.

Ritenendo di aver diritto alla indennità,così come precisata in epigrafe, hanno proposto ricorso notificato il 26 febbraio 2009, deducendo:

errata e falsa applicazione della legge 78 del 1983, dei DD.PP.RR. n. 360/1993 e n. 163/2002, degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità.

Si è costituito il Ministero della Difesa, che nella memoria del 17 dicembre 2010, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

II. Il ricorso è infondato e va respinto, dovendosi confermare l’orientamento già espresso da questo TAR in materia (cfr. sent. 2677 del 2009), nonché l’orientamento costante della giurisprudenza (da Ultimo, cfr. TAR Lecce, sez. III 31 luglio 2010 n. 1840 e TAR Napoli, sez. VII 3 novembre 2009 n. 6810).

Giova partire dal quadro normativo di riferimento.

L’ indennità di campagna è stata istituita dall’articolo 3 della legge 23 marzo 1983 n. 78, che ne ha previsto l’attribuzione, nella misura del 115 per cento dell’indennità di impiego operativo di base (di cui all’art. 2 della stessa legge), agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna ivi indicati (corpi d’armata, divisioni, brigate e aerobrigate, stormi e reparti di volo, gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo, reparti elicotteri e reparti antisom, reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati, reparti intercettori teleguidati (IT), comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere, unità di controllo operativo e unità di scoperta, centrali e centri operativi in sede protetta, unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna).

L’articolo 5 comma 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 ha poi stabilito che "l’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3".

Il successivo d.P.R. 10 maggio 1996 n. 360, ha stabilito che "al personale di cui all’articolo 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna, impiegati nell’ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, è attribuita l’indennità mensile prevista dall’articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, così come rivalutata dall’articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennità non è cumulabile con l’indennità supplementare di prontezza operativa di cui all’articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista".

Lo Stato Maggiore della Difesa, al momento di individuare le articolazioni da inserire nell’elenco delle Unità ad elevato livello operativo, sulla base delle esigenze espresse dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica, non ha incluso quella di appartenenza dei ricorrenti.

Tale scelta non è sindacabile da questo Giudice al di fuori dei casi di manifesta illogicità, o abnormità che nella fattispecie non è dato ravvisare.

E’ pacifico infatti che gli incrementi percentuali previsti dall’art. 4 comma 2 d.P.R. n. 360 del 1996 (che prendono il nome di indennità di " supercampagna ") non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell’ indennità di campagna (di cui all’art. 3 comma 1 l. n. 78 del 1983), ma un’applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 25 febbraio 2005, n. 1252).

Non ha errato quindi l’Amministrazione nel non corrispondere il trattamento economico richiesto in quanto palesemente non spettante ai ricorrenti.

Evidentemente infondata deve ritenersi, infine, l’eccezione di illegittimità costituzionale, peraltro meramente accennata, in mancanza di identità fra le posizioni comparate anche sotto l’aspetto della quantità e qualità delle prestazioni.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *