Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-03-2011, n. 6756 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da B.S. ed altri tre dipendenti della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. diretta al riconoscimento del loro diritto all’inquadramento nel secondo livello di cui al D.P.R. 23 ottobre 1987, invece che nel primo, con le relative conseguenze economiche, in relazione alle mansioni svolte nel periodo dal 1 marzo 1998 al novembre 1998 o, quanto al B., fino al maggio 1999, durante la loro assegnazione all’archivio generale della Cassa, in via di Montesacro in Roma.

La Corte di merito – dopo avere ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per la controversia, in considerazione della qualificabilità della Cassa depositi e prestiti come ente pubblico economico (come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione) prima che il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 la definisse come Amministrazione dello Stato, ed avere altresì rilevato che conseguentemente non erano applicabili le disposizioni sul pubblico impiego – ricordava che la declaratoria del 1^ livello fa riferimento ad attività semplici, il cui espletamento richiede preparazione e conoscenze normali da acquisire nell’esercizio dell’attività medesima, mentre quella del 2^ livello riguarda attività di carattere esecutivo nell’ambito delle direttive permanenti o specifiche commissioni, richiedenti conoscenze teorico – pratiche, con responsabilità per la corretta esecuzione del proprio lavoro, nonchè funzioni relative a unità periferiche e ausiliarie nei settori informatici o a quelle di operai specializzati.

Tanto premesso, escludeva la pertinenza della previsione della disciplina sull’inquadramento di funzioni relative a unità periferiche e ausiliarie nei settori informatici o di quelle di operai specializzati, data l’allegazione degli appellanti di avere svolto le pretese funzioni superiori presso l’archivio generale "sito in Roma, Via di monte Sacro n. 16". Riteneva quindi rilevante nella specie l’elemento saliente e discriminatorio tra i due livelli costituito dalla responsabilità per l’esecuzione del proprio lavoro (richiesto per il 2 livello). Doveva pertanto rilevarsi che nelle mansioni descritte dai ricorrenti non era rilevabile tale elemento della responsabilità, con conseguente irrilevanza della prova richiesta. Al contrario le mansioni stesse erano riconducibili a quelle di cui al 1^ livello, relative ad attività semplici così come definite dalla relativa declaratoria.

Tre degli appellanti e cioè B.S., P.A. e P.M. ricorrono per cassazione con due motivi.

La società intimata ha depositato procura difensiva in calce alla copia del ricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia insufficiente motivazione. Si lamenta che, stante l’affermato e documentato svolgimento oltre che di attività di commesso di attività comportanti l’utilizzo di videoterminali per l’inserimento di dati (con l’assegnazione di apposita password, di partecipazione a corsi di aggiornamento per le innovazione del software, ecc), in connessione con l’inserimento, ordinamento, estrazione e movimentazione delle pratiche, si sia immotivatamente trascurata la riconducibilità all’ipotesi di svolgimento di funzioni relative a unità periferiche e ausiliarie nei settori informatici, nonchè il fatto che i compiti espletati non erano qualificabili come attività semplici, ma come attività di carattere esecutivo aventi le caratteristiche indicate per il 2 livello, compresa l’assunzione di responsabilità in ordine all’esito del lavoro svolto.

Il secondo motivo denuncia erronea interpretazione della norma contenuta nel D.P.R. 23 ottobre 1987, art. 11 formulando il conclusivo "principio di diritto", secondo cui le mansioni di archiviazione e immissione dati con l’uso di computer configurano funzioni relative ad unità periferiche ed ausiliarie nei settori informatici e conseguentemente sono da ricondurre alla declaratoria del 2^ livello e non del 1^ livello di detto testo normativo.

Il ricorso, i cui due motivi sono esaminati congiuntamente stante la loro connessione, è fondato.

Conviene premettere che l’inquadramento in livelli del personale della Cassa depositi e prestiti risulta regolato nel periodo di asserito svolgimento di mansioni superiori, come ritenuto dal giudice di merito e non contestato nella presente sede, dal D.P.R. 4 agosto 1984, emanato in forza della L. n. 197 del 1983, art. 11, comma 4, pubblicato nella G.U. 11.8.1984 n. 221, e successive modificazioni ( D.P.R. 4 agosto 1986, D.P.R. 23 ottobre 1987, D.P.R. 5 dicembre 1988, pubblicato nella G.U. 23.2.1989 n. 45 – comportante modifiche delle declaratorie del 1^ e del 2^ livello -, ecc, come da documentazione al riguardo prodotta in appello dagli attuali ricorrenti). Tale normativa, avente evidente natura regolamentare, ha diretta rilevanza nel giudizio di cassazione.

Nell’art. 11 di detto decreto del 1984, relativo ai livelli funzionali e qualifiche dei funzionari e degli impiegati, è così riportata la declaratoria del livello 2^: "Attività di carattere esecutivo nell’ambito di direttive permanenti o specifiche commissioni richiedenti conoscenze tecnico – pratiche.

Responsabilità per la corretta esecuzione del proprio lavoro.

Funzioni operative relative ad unità periferiche ed ausiliarie nei settori informatici. Funzioni operaie specializzate".

La declaratoria del livello 1^ è invece la seguente: "Attività semplici il cui espletamento richiede preparazione e conoscenze personali da acquisire nell’esercizio delle attività medesime".

Nell’esame delle censure formulate dai ricorrenti può essere opportuno innanzitutto rilevare che il giudice di appello, sulla base evidentemente di una determinata interpretazione della previsione della declaratoria relativa a livello 2, esclude la rilevanza delle allegazioni dei ricorrenti circa lo svolgimento di mansioni comportanti attività ai videoterminali per l’inserimento di dati, in connessione ad operazioni varie riguardanti le pratiche da archiviare o in archivio. Poichè tale rilevanza è esclusa sulla base della semplice osservazione che i ricorrenti avevano svolto le loro mansioni presso l’archivio generale della Cassa, si può arguire che il giudice di merito abbia interpretato la dizione in esame della declaratoria nel senso che essa richiede l’adibizione del lavoratore a qualche nucleo tecnico-operativo costituente parte organica della struttura aziendale dedicata alla gestione del sistema informatico.

Tale interpretazione non è condivisibile, in quanto la norma richiede soltanto lo svolgimento di funzioni operative relative ad unità periferiche ed ausiliarie del settore informatico un videoterminale del sistema informatico costituisce senza dubbio – anche dal punto di vista della terminologia in uso nel settore – un’unità periferica del medesimo. D’altra parte,, quando l’addetto ad un videoterminale è autorizzato anche ad effettuare immissioni di dati nel sistema informatico, come è allegato dai ricorrenti, è altresì indubbiamente integrato il requisito dell’effettuazione di "funzioni operative" relative alla unità periferica. L’esclusione in radice dell’applicabilità alla specie della previsione in questione della declaratoria del livello 2 è quindi basata sulla violazione di una norma di diritto.

Sono fondate anche le censure di vizio di motivazione di cui al primo motivo, in quanto l’esclusione della riconducibilità delle mansioni dei ricorrenti al livello 2 anche in relazione alle previsioni di carattere più generale della relativa declaratoria è basata su motivazione insufficiente e illogica.

Senza prendere esplicitamente e concretamente in considerazione il contenuto delle mansioni così come allegato ed evidenziabile dalla prova orale e documentale dedotta dagli interessati – i cui elementi sono specificamente richiamati nel ricorso -, nella sentenza impugnata si da rilievo ostativo all’accoglimento della domanda al fatto che nelle allegazioni in questione non sia evidenziato l’elemento della responsabilità, senza considerare che l’accertamento della sussistenza di una "responsabilità per la corretta esecuzione del proprio lavoro" (nozione evidentemente relativa a funzioni meramente operative ed esecutive, quali quelle previste per il 2 livello) costituisce un giudizio valutativo, da operare essenzialmente sulla base della natura delle funzioni affidate ad un lavoratore.

L’affermazione, poi, che le mansioni allegate dai ricorrenti siano qualificabili come attività semplici, il cui espletamento richiede preparazione e conoscenze da acquisire nell’esercizio dell’attività medesima, come previsto per il 1 livello, è insufficientemente motivata e appare in contrasto con la descrizione delle stesse mansioni di cui alle allegazioni di parte, richiamanti elementi (tra l’altro la necessità di una certa istruzione circa le procedure da seguire) che potrebbero al contrario integrare le previsioni di cui al 2 livello.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che provvederà a nuovo esame, attenendosi il principio di diritto già indicato circa l’interpretazione della declaratoria del livello 2 e provvedendo ad adeguata motivazione circa l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti.

Al giudice di rinvio si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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