T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 08-02-2011, n. 97 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La giunta regionale con delibera n. 23/75 del 18 luglio 2002 stabiliva i "criteri di valutazione" di finanziamento dei "Piani personalizzati a sostegno di persone con handicap di particolare gravità", ai sensi dell’articolo 39 2° comma lett. Lbis e Lter della legge 104 / 1992, come modificata dalla L. 162/1998.

Il direttore del servizio regionale dell’assistenza sociale inviava ai Sindaci e ai direttori generali delle ASL, con nota del 22/7/2002, la suddetta deliberazione regionale con l’indicazione dei tempi e delle modalità di presentazione dei piani personalizzati di sostegno, con precisazione dei soggetti aventi diritto e della tipologia degli interventi ammessi.

Con riferimento ai tempi di presentazione si specificava, in detta nota (punto n. 1), che "i piani devono essere trasmessi, con lettera raccomandata, dalle amministrazioni comunali all’assessorato all’igiene sanità e assistenza sociale di Cagliari via Roma n. 223 entro e non oltre il 30 settembre 2002".

Il comune di Thiesi predisponeva i piani di sostegno per numerosi cittadini residenti nel proprio comune (19 casi).

Provvedeva quindi a consegnare alle locali poste il 30 settembre 2002 un plico contenente tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle comunicazioni del citato assessorato. L’impiegato postale registrava la presentazione della relativa raccomandata mediante indicazione, nel cosiddetto documento di corrispondenza, di tutti i dati necessari. In tale modulo veniva apposto il timbro di ricevimento: 30.9.2002.

Il direttore del servizio regionale all’assistenza sociale, con propria nota del 10 marzo 2003, comunicava al Comune che i piani di sostegno sarebbero stati tardivamente trasmessi.

Il Comune riscontrava, con nota dell’1/4/2003, inviando la documentazione attestante la tempestività dell’invio dei piani personalizzati di sostegno (copia del documento di corrispondenza – nonché attestazione dell’1.4.2003 del Responsabile dell’ufficio postale del comune di Thiesi, Antonio Pischedda, che dichiarava espressamente che la raccomandata è stata "accettata presso l’ufficio postale il giorno 30/9/2002 ma non è potuta partire in giornata poiché non è stato possibile rispettare la coincidenza con i collegamenti extraurbani. Detta lettera è stata dunque carteggiata il giorno 1/10/2002".

Con nota del 20 maggio 2003 (oggetto: "comunicazione di esclusione dal finanziamento") il direttore del servizio regionale Assistenza ribadiva la tardività (confermando la precedente nota del 10/3/2003), in quanto "la data da prendere in considerazione sarebbe quella della "registrazione" della raccomandata da parte delle poste spa", con conseguente esclusione dal finanziamento di tutti i piani presentati dal Comune di Thiesi ("Piani esclusi").

Con ricorso notificato il 18/7/2003 e depositato il successivo 13/8 il comune di Thiesi ha impugnato i provvedimenti e le note in epigrafe indicati formulando le seguenti censure:

violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà, per carenza di presupposto, travisamento dei fatti, difetto e violazione di istruttoria, per carenza ed insufficienza di adeguata motivazione, manifesta illogicità, irrazionalità ed ingiustizia – il comune ha trasmesso entro la scadenza del 30/9/2002 tutta la documentazione richiesta – per "trasmissione" è da intendersi la "presentazione presso gli uffici postali" del plico da inviare al destinatario; e tale presentazione è stata regolarmente tempestivamente effettuata il 30 settembre 2002, come risulta dal timbro apposto nel documento di corrispondenza compilato, nell’immediato, dall’impiegato che ha ricevuto il plico nonché dalla successiva dichiarazione del Direttore dell’ufficio postale dell’1/4/2003.

Si è costituita in giudizio la Regione chiedendo il rigetto del ricorso.

L’Assessorato regionale sostiene che:

il plico contenente il 19 piani personalizzati di sostegno del Comune di Thiesi è pervenuto all’ufficio regionale il 3 ottobre 2002; il plico non riporta il timbro postale;

– il comune di Thiesi non avrebbe dimostrato la "spedizione" entro il 30 settembre 2002;

dalla documentazione prodotta non risulterebbe che la raccomandata sia stata anche "registrata" nella data richiesta;

vi sarebbe distinzione tra "accettazione" (dichiarata dal responsabile dell’ufficio), corrispondente alla "presentazione presso l’ufficio" e "spedizione", che coinciderebbe invece temporalmente con la "registrazione" della raccomandata con l’attribuzione del relativo numero di riconoscimento e la conseguente bollatura del plico.

All’udienza del 9 dicembre 2010 il ricorso è stato spedito in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

È pacifico e incontestato che la "presentazione" da parte dell’interessato (in questo caso il Comune di Thiesi) al locale ufficio postale del plico, contenente il 19 piani personalizzati di sostegno, è avvenuta nei termini (il 30 settembre 2002), per la spedizione con raccomandata (cfr. sia ricevuta del 30.9.2002, che specifica attestazione del Responsabile dell’Ufficio postale dell’1.4.2003).

Non può assumere alcun rilievo il fatto che la corrispondenza sia stata materialmente inviata il giorno dopo dall’ufficio postale di Thiesi a quello di destinazione di Cagliari.

Ai fini dell’ammissione dei piani di sostegno la data da prendere in considerazione è unicamente (per il richiedente pubblico) quella di "presentazione" del plico all’ufficio postale da parte del Comune. I tempi tecnici propri dell’operatore postale (e non del mittente) non possono in alcun modo influire sul giudizio di tempestività/tardività del connesso procedimento di finanziamento.

La copia prodotta di "corrispondenza presentata all’Ufficio postale per l’affrancazione in conto corrente" con indicazione "specie della corrispondenza "RACC. AR"" è datata e timbrata 30.9.2002 n. prot. 4736 con importo affrancatura 4.49.

Con la certificazione poi rilasciata (e prodotta anche in via stragiudiziale) -doc. n. 5, a firma del Responsabile dell’ufficio postale del comune di Thiesi, si dichiara espressamente l’ "avvenuta accettazione" presso l’ufficio il 30 settembre 2002 e tale elemento doveva essere ritenuto sufficiente, per la Regione, a qualificare sicuramente "tempestiva" la spedizione da parte del Comune -così come previsto al punto 1 della nota regionale del 22/7/2002 (secondo cui "i piani devono essere trasmessi, con lettera raccomandata, dalle amministrazioni comunali all’assessorato all’igiene sanità e assistenza sociale, Via Roma n. 223, Cagliari, entro e non oltre il 30 settembre 2002").

Secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza sia amministrativa, sia civile, sia contabile, l’equipollenza della spedizione postale alla presentazione diretta costituisce principio generale, desunto da numerose disposizioni di legge, inteso a sollevare il privato dal rischio di disfunzioni del servizio postale ed a consentirgli l’integrale disponibilità del termine. Secondo tale principio, in mancanza di una regola diversa fissata nella lex specialis della procedura, il termine finale per la presentazione della domanda del privato alla pubblica amministrazione deve considerarsi osservato ove tale domanda sia inoltrata in tempo utile a mezzo raccomandata, rilevando in tal caso la data di spedizione e non quella di ricezione da parte della destinataria (Consiglio Stato, sez. V, 14 settembre 2010, n. 6678).

La prescrizione di servirsi, per la partecipazione alla gara, esclusivamente del servizio pubblico postale, cioè del più tradizionale e sperimentato mezzo di cui si serve l’amministrazione per la ricezione degli atti, che consente una più ampia partecipazione di concorrenti, non può essere ritenuta irrazionale, quando l’amministrazione stabilisce un termine congruo di presentazione. Il servizio postale, inoltre, per la sua neutralità può meglio garantire i concorrenti nel rispetto dei termini stabiliti di presentazione. L’interesse pubblico sotteso alla prescrizione dell’uso del servizio raccomandato per la trasmissione dei plichi va senz’altro riconosciuto nell’esigenza di conseguire pubblica certezza circa gli estremi della spedizione (data di invio, identificazione del mittente e data della ricezione) e di attribuire l’esclusivo compito di registrare e documentare tali informazioni al servizio postale pubblico (nell’esercizio della peculiare specie di quello raccomandato, che garantisce tali attestazioni) -cfr. Consiglio Stato, sez. V, 04 marzo 2008, n. 874.

Il T.A.R. Lombardia, sez. IV, 05 giugno 2006, n. 1289 ha avuto occasione di chiarire (per un caso analogo) che "l’espressione " trasmissione " contenuta nella deliberazione n. 207 del 2005 dell’Autorità per l’energia elettrice e il gas, ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l’inoltro delle domande volte all’ammissione alla determinazione del vincolo sui ricavi per la distribuzione del gas naturale con il metodo di determinazione individuale, va intesa nel senso che entro detto termine le domande devono essere inviate all’autorità, e non anche ricevute dalla stessa, precisando lo specifico dettaglio che l’onere di trasmissione di atti e documenti alla p.a deve ritenersi in via generale assolto "con la presentazione degli stessi al servizio postale" o ad altro organo abilitato alla loro spedizione o notificazione".

In definitiva il ricorso va accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

accoglie il ricorso, con conseguente annullamento dell’esclusione impugnata (esclusione dei Piani di sostegno presentati dal Comune di Thiesi per il 2002);

condanna la Regione al pagamento di Euro 3000 in favore del comune di Thiesi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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