Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-03-2011, n. 6755 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.A., avverso la sentenza n. 29477/2005 resa dal Giudice di Pace di Napoli, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni da incidente stradale, propone ricorso per cassazione della predetta sentenza con un unico motivo;

2. Resiste l’intimata RAS S.p.A. con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso perchè inammissibile e infondato.

3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
Motivi della decisione

Ritenuto in diritto che:

Con l’unico motivo il ricorrente deduce vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, esprimendo "dubbi e perplessità circa la motivazione della sentenza impugnata", in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, da una parte erano state acquisite prove documentali e testimoniali sulla dinamica del sinistro, dall’altra la stessa Compagnia di Assicurazione aveva espresso "vivo rammarico" sul mancato risarcimento, dovuto al fatto che l’assicurato "aveva disconosciuto il fatto storico".

Avverso le sentenze di equità del Giudice di Pace il ricorso per cassazione per vizio di motivazione può essere proposto solo se la motivazione sia assolutamente mancante o apparente o fondata su affermazioni in radicale e insanabile contraddittorietà (Cass., SS.UU., 1999, n. 716 e 2009, n. 564). Nella specie, il ricorrente, pur deducendo il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, si è limitato a contestare genericamente le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace, opponendo la congruità e la sufficienza delle prove testimoniali offerte, senza specificarne il contenuto e senza neppure indicare gli elementi di contraddittorietà o illogicità della motivazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 900,00, di cui 700,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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