Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-02-2011, n. 895 Amministrazione pubblica Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia n. 3272 del 30 luglio 2010, che ha respinto il ricorso proposto dalla signora M.P.M., insegnante presso l’istituto scolastico "FalconeBorsellino" di Bari, avverso il diniego (parziale) di accesso opposto il 12 marzo 2010 dall’Ufficio scolastico provinciale di Bari sulla richiesta dell’interessata del 4 marzo 2010; tale richiesta aveva ad oggetto la documentazione afferente gli atti istruttori propedeutici al trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale della stessa istante.

Il parziale diniego ostensivo, validato dal primo giudice con la impugnata decisione, ha riguardato soltanto la identità (coperta da "omissis") di tutti i soggetti (essenzialmente, i colleghi di lavoro della signora M. ovvero i militari intervenuti in più occasioni) che, nell’ambito del suindicato procedimento di trasferimento, hanno riferito fatti ed espresso giudizi sui comportamenti tenuti dalla insegnante M. nell’esercizio della sua attività professionale.

Insiste l’appellante per la integrale ostensione della documentazione richiesta, in quanto funzionale all’esercizio del suo diritto di difesa e quindi presidiata da una tutela normativa particolarmente accentuata (art. 24 u.c. della legge n. 241 del 1990).

Si è costituita l’Amministrazione scolastica per resistere al ricorso e chiedere la reiezione del gravame.

All’udienza del 14 dicembre 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

2. La questione da dirimere attiene alla accessibilità dei dati afferenti le generalità degli autori di dichiarazioni testimoniali acquisite nell’ambito del procedimento di trasferimento d’ufficio avviato, per ragioni di incompatibilità ambientale, in confronto della odierna appellante.

L’Amministrazione scolastica non ha negato la esibizione alla interessata di tutta la documentazione richiesta, ma ha adottato l’accorgimento della criptazione, per motivi di riservatezza, dei nominativi di talune persone.

L’appellante sostiene che quei dati inerenti l’identità dei dichiaranti (ovvero degli autori di atti diversi confluiti nel medesimo procedimento) sarebbero comunque funzionali alla sua difesa e che sostanzialmente l’istanza ostensiva meriterebbe accoglimento pieno, dato che l’accesso defensionale è in ogni caso preminente, per espressa scelta normativa, su altri eventuali interessi contrapposti in capo a soggetti controinteressati (quali appunto quelli degli autori delle dichiarazioni che hanno portato ad avviare l’allontanamento per incompatibilità ambientale della insegnante M. dall’istituto scolastico "Falcone -Borsellino" di Bari).

3. Ritiene il Collegio che l’appello non merita di essere accolto.

Nel caso in esame non viene certamente in discussione il tema della necessaria preminenza dell’accesso motivato da esigenze di difesa (sul quale, in particolare, cfr. Cons. Stato, ad. plen. n. 5 del 1997), dato che appare pacifico che le esigenze ostensive devono in ogni caso prevalere sulle esigenze di riservatezza di terze persone, se funzionali alla difesa in giudizio delle ragioni dell’istante (financo quando si fronteggiano con esigenze di riservatezza afferenti dati sensibili o, in taluni casi, ultrasensibili della persona).

La questione è piuttosto quella del nesso strumentale che deve necessariamente sussistere (e che l’istante avrebbe dovuto quantomeno prospettare) tra gli specifici dati ritraibili da documenti amministrativi non integralmente ostesi e la difesa in giudizio delle proprie ragioni.

Ora, poiché non vi è dubbio che la copertura dei dati sulle generalità dei dichiaranti risponde ad un esigenza meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (che coincide non soltanto con la salvaguardia in sé della riservatezza dei dichiaranti e con la sottrazione degli stessi ad ipotetiche azioni ritorsive dell’interessata, quanto piuttosto con la esigenza di non scoraggiare l’acquisizione di informazioni testimoniali utili in vista del perseguimento del buon andamento amministrativo), ne consegue che detta esigenza diviene recessiva soltanto a fronte della emergenza di un interesse concreto e attuale del proponente l’accesso ad entrare in possesso di quegli specifici dati per conclamate esigenze difensive.

Ora, nel caso di specie, l’odierna appellante è venuta in possesso di tutta la documentazione amministrativa detenuta dalla Amministrazione scolastica e posta a base del procedimento di trasferimento d’ufficio in suo confronto. In quella documentazione la istante può trovare ogni utile spiegazione in ordine alla pluralità degli episodi che l’hanno vista diretta protagonista ed alle dichiarazioni delle persone che hanno avuto percezione diretta dei fatti che sono stati posti a fondamento del suo trasferimento per incompatibilità ambientale (istituto che, è bene ricordarlo, non ha finalità sanzionatorie, ma è piuttosto diretto a restituire serenità all’ambiente di lavoro in cui opera il personale dipendente, attraverso la rimozione di tutti gli ostacoli che possono incidere negativamente sul buon andamento dell’apparato burocratico).

Peraltro, l’interessata è a diretta conoscenza dei fatti riferiti dai soggetti dichiaranti, posto che ne è stata protagonista, e in alcuni casi le generalità dei dichiaranti si possono facilmente desumere dal contesto redazionale in cui i nominativi criptati sono inseriti (cfr, ad esempio la relazione riservata al Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale redatta il 10 luglio 2009 dal Dirigente scolastico prof.ssa F. Demm.) o essere facilmente acquisite aliunde dalla interessata (ad esempio con riguardo ai nominativi dei militari intervenuti presso il plesso scolastico, ovvero con riferimento agli autori dell’esposto del 3 giugno 2009 indirizzato al Dirigente scolastico di Bari, soggetti qualificatisi nello stesso atto quali componenti del collegio dei docenti dell’istituto).

In tale contesto fattuale, in cui l’interessata non può dirsi all’oscuro riguardo alle generalità delle persone che hanno redatto gli atti anzidetti ovvero hanno reso dichiarazioni in suo confronto, si appalesa pienamente legittimo il diniego parziale di accesso opposto alla odierna appellante dalla Amministrazione scolastica, non essendo stata allegata né emergendo altrimenti, allo stato dagli atti, la proficuità delle invocate acquisizioni documentali in vista della (miglior) difesa delle proprie ragioni nel procedimento e, eventualmente, nel successivo giudizio.

4. Per le ragioni che precedono l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese del grado possono essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della controversia trattata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 8124 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *