Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-03-2011, n. 6748 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

letto il ricorso proposto dalla spa Gruppo CR contro l’Immobiliare Nora srl, per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello di Roma il 4 luglio 2008, nonchè il controricorso dell’intimata;

rilevato che sono stati depositati atti di rinunzia della ricorrente e di adesione della controricorrente, sottoscritti dalle parti e dai loro difensori, che comportano l’estinzione del giudizio di cassazione;

ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., non deve essere pronunciata condanna alle spese, in quanto alla rinuncia ha ritualmente aderito la controparte.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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