Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-03-2011, n. 6747 Fusione, concentrazione ed incorporazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La soc. SIMEST agì contro la Telemaco Immobiliare srl, la Intesa Leasing spa (poi Leasint) e la Nova Immobiliare srl (poi Compagnia Sviluppi Industriali ed Immobiliari) per riscattare l’immobile condotto in locazione, venduto dalla prima delle società convenute alla seconda, la quale ultima l’aveva concesso in leasing alla terza convenuta.

Il primo giudice ha dichiarato estinto il giudizio, in quanto l’attrice lo aveva intempestivamente riassunto dopo l’interruzione disposta dal giudice stesso a seguito della dichiarazione della fusione per incorporazione della convenuta società Telemaco.

La Corte d’appello di Roma ha riformato la prima sentenza, adeguandosi al principio espresso da Cass. SU n. 2637/06, secondo la quale, nel nuovo diritto societario, la fusione tra società per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata e non crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, dovendosi, dunque, escludere la perdita di capacità processuale e l’interruzione del processo. Ha, dunque, rinviato la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. Propongono ricorso per cassazione la Compagnia Sviluppi Industriali ed Immobiliari spa (RG 29579/08 – tre motivi) e la Telemaco Immobiliare srl (RG 2783/09 – quattro motivi).

Rispondono con distinti controricorsi la SIMEST spa e la CALIT srl (già Leasint spa).
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo proposti contro la medesima sentenza.

Le ricorrenti sostengono che il principio al quale s’è adeguata la Corte d’appello vale per le fusioni per incorporazione verificatesi successivamente all’entrata in vigore dell’art. 2504 bis c.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003 a decorrere dal 1 gennaio 2004), ma non per quella in trattazione che s’è verificata attraverso deliberazioni assembleari del 16 ottobre 2003 e rogito notarile del 22 dicembre 2003. Pertanto, sostengono le ricorrenti, nel regime anteriore alla novella correttamente era stata dichiarata l’interruzione e la tardiva riassunzione ha comportato l’estinzione del giudizio.

I ricorsi sono fondati.

Recentemente Cass. SU n. 19509/10 ha spiegato che la fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell’entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., determina l’estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del D.Lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo.

Nella specie, è incontroverso che la fusione societaria s’è verificata prima dell’entrata in vigore della novella, con conseguente estinzione della società incorporata. Nè rileva (come osservano le controricorrenti) che la notificazione dell’evento sia avvenuta nel febbraio 2004, ossia quando era ormai entrata in vigore la nuova disposizione; infatti, tale atto ha la funzione di completare la vicenda processuale e produrre l’effetto interruttivo, ma non è in grado di traslare la vicenda sostanziale sotto il vigore del nuovo regime, così da rendere applicabile quest’ultimo.

In conclusione, deve essere enunciato il principio in ragione del quale la fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell’entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., determina l’estinzione della società incorporata (non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del D.Lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo), restando irrilevante che la dichiarazione o la notificazione di siffatto evento interruttivo sia avvenuta, nel processo, successivamente all’entrata in vigore della nuova disposizione normativa.

Deriva, dunque, che correttamente in primo grado era stata disposta l’interruzione del processo per il venir meno dell’esistenza della società Telemaco, così come altrettanto correttamente è stata dichiarata l’estinzione del giudizio a causa dell’intempestiva riassunzione (circostanza, quest’ultima, incontroversa tra le parti).

La sentenza d’appello deve essere, dunque, cassata senza rinvio. La complessità della questione ed il progressivo formarsi della giurisprudenza sul punto consigliano l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li accoglie, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa interamente tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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