Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 11-02-2011, n. 5118 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale monocratico di Rovigo, sulla richiesta di fissazione di udienza per la celebrazione con rito direttissimo del processo a carico di B.B., per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, disponeva non luogo a provvedere in quanto il processo doveva restare sospeso, essendo risultato che il prevenuto aveva presentato domanda di sanatoria e non risultava concluso il procedimento amministrativo diretto all’emersione, con il che venivano trasmessi gli atti al pm.

2. Avverso detto provvedimento, interponeva ricorso per Cassazione la Procura della Repubblica di Rovigo, per chiedere l’annullamento dell’atto, ritenuto abnorme sotto il profilo funzionale, in quanto avrebbe fatto regredire il procedimento alla fase delle indagini preliminari, in assenza di specifica previsione testuale, visto che l’art. 185 c.p.p., comma 3 prevede che sia la dichiarazione di nullità a comportare la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo. Nel caso di specie, esercitata l’azione penale, il processo è regredito sulla base di un provvedimento emesso inaudita altera parte, sul falso presupposto che la sospensione operi anche nella fase procedimentale. In proposito viene citata la sentenza della corte Costituzionale n. 262, del 19.10.2009, in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello stato, in cui si legge che la sospensione non può operare nella fase procedimentale poichè se così fosse, conseguirebbe un grave pregiudizio per le indagini da condurre nell’immediatezza dei fatti per assicurare le fonti di prova. Viene ancora aggiunto che la giurisprudenza di merito pacificamente ritiene che la procedura di cui alla L. n. 102 del 2009, art. 1 ter, che ha previsto la sanatoria delle posizioni di soggetti presenti nel territorio dello stato, mediante domande di emersione, qualora tali domande siano palesemente al di fuori dei limiti temporali e delle condizioni soggettive ed oggettive di presentazione, non possa svolgere effetti sospensivi e viene sottolineato che nel caso di specie si aveva riguardo a soggetto espulso prima della presentazione della domanda di emersione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quinquies è previsto che si proceda comunque con il rito direttissimo: nel caso di specie il giudice, con un intervento del tutto intempestivo (non luogo a provvedere sulla richiesta di citazione per rito direttissimo e rinvio degli atti al pm), ha imposto al pm di non dare corso ad un adempimento che la legge prevede come obbligatorio, quale è l’instaurazione del rito direttissimo, sede in cui si sarebbe dovuto vagliare la regolarità della procedura di emersione e la attitudine a sospendere il processo. Il provvedimento impugnato ha di fatto precluso l’accesso alla fase processuale ed ha determinato una regressione del procedimento: trattasi di intervento che si colloca al di fuori dell’ordinamento e della struttura del sistema processuale, a seguito dell’esercizio del potere in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e come tale va reputato abnorme, seguendo il parametro offerto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Cass. 26.3.2009, n. 25957) attraverso il quale va distinto l’atto illegittimo dall’atto abnorme.

Si impone pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’atto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo, per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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