Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 11-02-2011, n. 5116 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

udice a quo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 5 maggio 2010 e depositata il 8 maggio 2010, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da C.V. condannato per il delitto di violenza sessuale.

Dopo aver positivamente scrutinato la ammissibilità della richiesta in relazione al periodo di detenzione espiata e alla intervenuta osservazione scientifica della personalità, il Collegio, dato atto della positiva valutazione contenuta nella relazione di sintesi circa l’atteggiamento del detenuto "aperto al confronto e riflessivo", ha motivato la prognosi sfavorevole sulla base del rilievo che l’instante non ha ammesso la propria responsabilità, in ordine al delitto per il quale espia la pena in esecuzione, perseverando ad asserire "di non aver mai fatto del male a nessuno" e sulla base della considerazione che l’applicazione della misura alternativa sarebbe "prematura", essendo necessaria la protrazione della osservazione intramuraria, affinchè il condannato pervenga alla "presa di coscienza del male fatto". 2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Guglielmo Gullotta, mediante atto recante la data del 25 maggio 2010, col dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione dell’art. 47 dell’Ordinamento penitenziario, nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione, deducendo:

illegittimamente e illogicamente il Tribunale di sorveglianza ha motivato la reiezione della istanza col rilievo della mancata ammissione della responsabilità da parte del condannato; la protesta di innocenza – peraltro funzionale alla prospettiva della revisione della condanna e al ricorso già proposto davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo – costituisce espressione del diritto di difesa e non può essere valutata in senso negativo per giustificare il diniego della misura alternativa.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 15 luglio 2010, rileva: la protesta di innocenza non è necessariamente "sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o della intenzione di persistere nel crimine";

le ulteriori considerazioni del Tribunale di sorveglianza costituiscono "affermazioni di stile"; conclusivamente gli argomenti addotti per suffragare la prognosi negativa sono "del tutto inconsistenti". 4. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

Il Tribunale di sorveglianza di è incorso nella inosservanza della legge.

E’, infatti, consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte suprema il principio di diritto, secondo il quale "ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perchè nel processo penale l’imputato non ha obbligo di verità, sia perchè l’assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine" (così da ultimo, Sez. 1, 20 febbraio, n. 18388, Cesarmi, massima n. 240306, cui adde Sez. 1, 4 maggio 1990, n. 1198, Cassarà, massima n. 184340; Sez. 1, 13 ottobre 1992, n. 4011, Ertugral, massima n. 192189; Sez. 1, 15 dicembre 1995, n. 6634, Tomov, massima n. 204365; Sez. 1, 13 dicembre 1996, n. 6783/1997, Occhipinti, massima n. 206776; Sez. 1, 8 febbraio 2008, n. 8258, Angelone, massima n. 240586).

Epperò il rilievo della protesta di innocenza non deve essere considerato negativamente dal tribunale di sorveglianza ai fini del diniego della misura alternativa.

Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Milano che si uniformerà al principio di diritto testè enunciato.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *