Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-03-2011, n. 6743 Riassunzione

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S.A.S." alle spese del giudizio.
Svolgimento del processo

La Società Bibite e Acque Minerali s.a.s. di F C & C. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha rigettato il suo appello contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta nei confronti dei venditori e degli acquirenti di un immobile condotto in locazione, nonchè dei creditori ipotecari, tendente ad ottenere il trasferimento dell’immobile, previa cancellazione delle ipoteche e pagamento della somma di L. 400.000.000 (pari al prezzo di vendita) agli acquirenti, non essendo stato ad essa ricorrente, succeduta al F. nella gestione dell’attività commerciale avente sede nell’immobile, consentito di esercitare il diritto di prelazione ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 38.

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, S. S., creditore ipotecario.

Si sono altresì costituiti con controricorso S.A., S.F. e S.V. di A., creditori ipotecari i primi due e acquirente il terzo, proponendo altresì un motivo di ricorso incidentale.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso incidentale, potenzialmente assorbente, S. A., S.F. e S.V. di A. reiterano l’eccezione di estinzione del giudizio di appello per tardiva riassunzione del giudizio, dichiarato interrotto per la morte di S.V. di S.. Il giudice di secondo grado, richiamando Cass. 5816/06 e 12454/04, afferma in sentenza che il termine per la riassunzione decorre dal giorno dell’emissione (su richiesta del difensore che denuncia l’evento) dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione in caso di relativa lettura in udienza alla presenza del procuratore delle parti interessate alla riassunzione o, in difetto di tale lettura, dal giorno in cui la detta parte sia altrimenti venuta a conoscenza, in forma legale (come nel caso in cui sia acquisita a seguito di comunicazione di cancelleria) della pronunzia.

1.1.- Il ricorso incidentale è fondato. I sei mesi decorrevano dal 3/3/04, data dell’udienza in cui fu dichiarato l’evento, e non dal 17/5/06, data della comunicazione dell’ordinanza, resa fuori udienza, dichiarativa della interruzione (SSUU 7443/08). Il giudice di appello avrebbe dovuto perciò dichiarare l’estinzione del giudizio, riassunto il 26/9/06.

Resta assorbito il ricorso principale.

2.- La sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio, in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito ( art. 382 cod. proc. civ.). Appare equo disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello, in quanto la sentenza impugnata è anteriore a quella richiamata delle Sezioni Unite che ha definitivamente risolto la questione, mentre il ricorrente principale va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, instaurato dopo la suddetta sentenza, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di S.S., ed in Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di S.A., S.F. e S.V. di A..
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il principale;

cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa integralmente le spese del giudizio di appello; condanna il ricorrente al pagamento di quelle di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di S.S., ed in Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di S.A., S.F. e S.V. di A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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