Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 11-02-2011, n. 5115 esecuzione

Dott. RIELLO Luigi che ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13.4.2010 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta del Pm e revocava l’indulto ex L. n. 241 del 1986, concesso a T.M. nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 7.426 di multa e nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 8.136 di multa, avendo il prevenuto commesso nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge suindicata, altri reati ritenuti in continuazione e pei quali riportava condanna alla pena di anni due di reclusione; il fatto che i reati (porto e detenzione di arma) siano stati commessi in unico contesto, induceva il Tribunale a ritenerli unitariamente.

2. Avverso il provvedimento interponeva ricorso per Cassazione la difesa, per dedurre violazione della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3: la condanna in forza della quale è intervenuta la revoca dell’indulto è relativa a due reati posti in continuazione tra loro, per il più grave dei quali è stata inflitta pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, quindi al di sotto del limite soglia che fa scattare la revoca. Viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite 23.4.2009, n. 21501, con cui è stato sottolineato che è dalla lettera della legge che si desume che il limite non superabile deve contraddistinguere un singolo delitto.

3. Il Procuratore Generale con parere scritto ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, poichè la condanna presupposto della revoca riguarda un reato continuato, con il che devono essere frazionate le singole pene inflitte per ciascun reato e se per nessuno dei reati in continuazione è stata erogata pena pari o superiore a due anni di reclusione, l’indulto non può essere revocato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il provvedimento impugnato è palesemente viziato, in quanto non ricorrono nel caso di specie i presupposti per far luogo alla revoca del beneficio indulgenziale concesso, avendosi riguardo, come presupposto della revoca, ad una condanna inflitta per reato continuato, reato che deve essere frazionato nelle singole unità che lo compongono e che all’esito dello scorporo non risulta che la pena inflitta per almeno uno dei reati unificati ex art. 81 c.p., raggiunga la soglia limite prevista per fare scattare il provvedimento di revoca del beneficio. Il principio di diritto a cui doveva richiamarsi il Tribunale di Roma è stato ribadito dalla Cassazione Sezioni Unite, con sentenza 23.4.2009, n. 21501, che ha risolto un contrasto che si era creato fra sezioni, stabilendo che la pena rilevante ai fini della revoca dell’indulto va individuata con riguardo ai reati satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitta a titolo di continuazione per ciascuno di essi e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta, valorizzando la ratio di favore dell’istituto.

Si impone l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

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