Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-03-2011, n. 6741

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Istituto Superiore di Studi Sanitari propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato l’appello da esso proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la condanna del locatore Fondazione Franco Ballarini e Vittoria Gemmati Soldati al pagamento dell’indennità per i miglioramenti apportati all’immobile ed al rimborso delle spese sostenute per opere di manutenzione straordinaria.

La Fondazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1 – Il ricorso è improcedibile.

Il ricorrente da infatti atto che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ma ha omesso di depositare, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, la copia notificata con la relata di notifica (ovvero con la busta contenente l’atto, se notificato a mezzo posta), così precludendo a questa Corte il riscontro della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (SSUU ord. 9005/09, ord. 25070/10).

2.- L’Istituto ricorrente va condannato al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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