Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-02-2011, n. 883 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con gli atti di appello, specificati in epigrafe, sono contestate le sentenze emesse in sede di ottemperanza dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, per l’esecuzione di decreti ingiuntivi con cui il Tribunale civile di Frosinone ordinava alla locale Azienda U.S.L. di corrispondere a diversi dipendenti somme di denaro, per lavoro straordinario non pagato e relativi interessi legali.

Avverso le sentenze di accoglimento, con le quali risulta assegnato un termine per l’integrale esecuzione dei citati decreti ingiuntivi, sono prospettate, con distinti atti di appello, censure di error in procedendo per improcedibilità del ricorso di primo grado, nonché di violazione o falsa applicazione dell’art. 37 della legge n. 1034/1971, in quanto l’Amministrazione avrebbe corrisposto integralmente le somme dovute prima della pronuncia appellata, nella quale avrebbe dovuto pertanto riconoscersi l’improcedibilità della domanda di esecuzione di cui trattasi, per non incorrere nel rischio di una indebita duplicazione del pagamento.

Le parti appellate, costituitesi nella presente fase di giudizio, ribadiscono viceversa l’inadempienza dell’Amministrazione stessa, sia prima che dopo l’emissione dei decreti ingiuntivi.

2. Con ordinanza del 5 luglio 2010, n. 4828, riuniti i ricorsi proposti dall’AUSL di Frosinone, la Sezione ha disposto una consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare, sulla base della documentazione in possesso delle parti, le seguenti circostanze:

a) l’avvenuta effettuazione, o meno, di pagamenti a titolo di liquidazione dei compensi per lavoro straordinario, oggetto dei decreti ingiuntivi di cui è stata richiesta l’ottemperanza;

b) la data di effettuazione dei pagamenti in questione, con precisazione della anteriorità, o meno, di tale data rispetto a quella di emanazione dei decreti ingiuntivi stessi e del deposito del ricorso in ottemperanza;

c) il carattere esaustivo, o meno, dei pagamenti riscontrati, rispetto a quanto riconosciuto nei singoli titoli esecutivi, con i dovuti interessi;

d) la precisazione, per ciascuna delle parti appellate, della sussistenza di crediti residui e dei relativi importi.

In data 30 ottobre 2010 è stata depositata la relazione peritale.

3. Ebbene, dalla stessa risulta che, alla data di febbraio 2005, nessuno dei ricorrenti in primo grado aveva maturato un credito orario per straordinari non pagati.

Più nel dettaglio, il consulente tecnico di ufficio ha concluso affermando che, nel periodo ricompreso tra l’anno 2000 e l’anno 2004, non risultano ore di lavoro straordinario non pagate ai lavoratori appellati.

Vanno pertanto accolti gli appelli proposti, con conseguente reiezione dei ricorsi per ottemperanza proposti in primo grado a fronte di crediti ormai integralmente soddisfatti.

Non vi è dubbio, invero, attese le finalità dello strumento di tutela costituito dal ricorso per ottemperanza, che lo stesso non possa essere accolto allorché la pretesa acclarata nel giudicato da eseguire sia stata, come nel caso di specie, per intero soddisfatta dall’Amministrazione.

4. Per le ragioni che precedono, gli appelli vanno accolti e, in riforma delle sentenze gravate, vanno respinti i ricorsi di primo grado.

La Sezione liquida in complessivi 4000 euro, di cui 2000 euro già liquidate con la citata ordinanza del 5 luglio 2010, n. 4828, le spese per la disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, ponendole a carico degli appellati, in solido tra loro.

Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti per il resto le spese processuali dei due gradi dei giudizi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli, li riunisce e li accoglie e, in riforma delle sentenze gravate, respinge i ricorsi di primo grado.

Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di consulenza tecnica, liquidate in complessivi 4000 euro.

Compensa per il resto le spese dei due gradi dei giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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