Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 11-02-2011, n. 5111 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con rescritto del 15 aprile 2010 il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere, "in quanto i fatti sono ancora in fase di accertamento", in relazione alla richiesta del Pubblico Ministero di provvisoria sospensione, ai sensi dell’art. 51 ter dell’Ordinamento penitenziario, della misura alternativa degli arresti domiciliari in executivis à termini dell’art. 656 c.p.p., comma 10, disposta – contestualmente alla richiesta de qua – dal medesimo Pubblico Ministero richiedente nei confronti di G. L..

Il Pubblico Ministero aveva dedotto che il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cinisello Balsamo aveva segnalato che G., sottoposto agli arresti domiciliari, era evaso dalla propria abitazione.

2. – Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, mediante atto recante la data del 13 maggio 2010, col quale denunzia, ai sensi dell’art. 71-ter dell’Ordinamento penitenziario vizio di motivazione, ritenuta "di mero stile", "puramente formale" e "insufficiente", e in proposito deduce: ogni possibile accertamento era stato "già esperito dagli operanti che, oltre ad avere ripetutamente e a lungo ricercato il condannato presso l’abitazione, suonando il campanello del citofono, dopo avere verificato il regolare funzionamento presso altri inquini dello stabile, avevano anche provveduto a inutilmente ricercare il condannato tramite l’utenza telefonica cellulare in uso allo stesso";

mentre, considerata l’ora del controllo, non era "lontanamente ipotizzabile" che G. non avesse risposto al citofono perchè "profondamente addormentato". 3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 15 luglio 2010, rileva: il Magistrato di sorveglianza non ha esaminato adeguatamente gli atti; nè ha motivato il provvedimento che "non resiste quindi alla censura di carenza di motivazione". 4. – Replica il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Raffaele Caudullo, mediante atto recante la data del 5 gennaio 2011, depositato il 10 gennaio 2011, col quale oppone che il provvedimento impugnato è adeguatamente e congruamente motivato.

5. – Il ricorso è inammissibile.

I provvedimenti, meramente interinali e provvisori, adottati in via di urgenza dal magistrato di sorveglianza nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza e sottoposti a rigorosi limiti temporali di efficacia, non sono impugnabili: ogni statuizione del giudice della impugnazione sarebbe, infatti, necessariamente assorbita o caducata per effetto della successiva decisione del tribunale di sorveglianza al quale compete provvedere, sicchè difetta l’interesse (processualmente apprezzabile) della parte a impugnare il provvedimento interlocutorio (v., nel senso della inammissibilità, motivata sotto il diverso profilo del richiamo al principio di tassatività delle impugnazioni: Sez. 1^, 22 settembre 2000, n. 5238, Nucifaro, massima n. 217291; Sez. 1^, 2 aprile 2001, n. 23261, Bellia, massima n. 219175; Sez. Feriale, 6 settembre 2002, n. 32002, Conti, massima n. 222337; e Sez. 1^, 22 giugno 2007, n. 28035, Missanelli, massima n. 236879).

Consegue la declaratoria della inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *