Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-03-2011, n. 6736 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Che:

il C. ed il D. furono riconosciuti, in sede penale, colpevoli dei reati di ricettazione di tabacchi lavorati, trafugati presso il Magazzino dei Monopoli di Roma;

il Ministero delle Finanze li citò, dunque, in giudizio per il risarcimento dei danni;

il Tribunale di Roma accolse la domanda con sentenza poi confermata in appello;

questa S.C. cassò la sentenza d’appello, ritenendo che nel giudicato penale fosse emersa la prova del solo an, ma non anche del quantum;

il giudice del rinvio ha confermato la prima sentenza, ritenendo che dal giudicato penale possa desumersi la ricettazione dell’intero quantitativo di tabacchi trafugati;

propongono ricorso per cassazione il C. ed il D. a mezzo di un solo motivo e risponde con controricorso il Ministero;

sostengono i ricorrenti che il giudice del rinvio sarebbe caduto nel medesimo errore (già censurato da questa SC) nel quale erano incorsi i precedenti giudici, ritenendo che il Ministero avesse provato il quantitativo di materiale ricettato oltre a quello recuperato, in ordine al quale non era stata acquisita alcuna prova nel processo penale;

aggiungono i ricorrenti che il giudice del rinvio li avrebbe ingiustamente condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in quanto quelle spese erano state compensate dalla SC.
Motivi della decisione

Che:

la questione relativa al quantitativo di merce ricettata è infondata, posto che, senza incorrere in alcuna violazione di legge, la sentenza impugnata ha congruamente e logicamente interpretato la sentenza della Corte d’appello penale, nel senso che essa, nel derubricare il reato ascritto da rapina in ricettazione, aveva ritenuto responsabili gli imputati, appunto, della ricettazione dell’intero quantitativo di merce oggetto di rapina;

fondato è, invece, il rilievo relativo alle spese del precedente giudizio di cassazione, sulle quali effettivamente il giudice del rinvio ha illegittimamente provveduto, posto che questa Corte, con la sentenza n. 17595/02, aveva interamente compensato le spese di quel giudizio di legittimità;

la sentenza va, dunque, cassata senza rinvio solo su quel punto e le spese di questo giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie parzialmente il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nel punto in cui ha condannato il C. ed il D. al pagamento delle spese del precedente giudizio di cassazione, compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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