Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 11-02-2011, n. 5107 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del giorno 25.3.2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano, rigettava due reclami opposti dal ricorrente, avverso due provvedimenti con cui erano state respinte dal magistrato di sorveglianza le istanza di concessione della liberazione anticipata, formulate dal D. relativamente ai semestri intercorrenti negli intervalli temporali dal 19.1.2001 al 19.1.2002, dal 19.6.1991 al 20.9.1991, dal 13.5.1992 al 10.7.1993 e dal 30.9.1993 al 23.4.1994.

Con un primo provvedimento il magistrato di sorveglianza opponeva la formazione del giudicato sul punto, essendo intervenuta decisione non più soggetta ad impugnazione di rigetto del beneficio per il primo periodo, mentre con la seconda ordinanza veniva evidenziato che i periodi successivi al primo suindicato, non erano compresi nel titolo di esecuzione, cioè nel provvedimento di cumulo 4.9.2006, redatto dalla Procura Generale di Palermo. Il tribunale di sorveglianza rigettava i reclami sul presupposto che in ordine ad entrambi i periodi considerati si era formato il giudicato, poichè anche sui semestri degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, era intervenuta ordinanza reiettiva del 23.10.2008, da parte del Tribunale di sorveglianza.

2. Avverso detto provvedimento interponeva ricorso per Cassazione la difesa, per illogicità della motivazione, assumendo il D. di essere stato prosciolto in ordine a delitto commesso in stato di detenzione, dato questo che costituiva elemento di novità – rispetto alla sua situazione al momento delle precedenti istanze – che andava tenuto in conto, ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per concedere la liberazione anticipata relativamente al periodo 19.1.2001/19.1.2002. 3. Il Procuratore Generale, con parere scritto, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, limitatamente ai semestri dell’anno 19.1.2001/19.1.2002, in relazione a cui vi è impugnazione, considerato che le decisioni del magistrato di sorveglianza non passano mai in giudicato e tale principio è applicabile alla liberazione anticipata allorquando il beneficio sia stato negato sulla base di elemento specifico, quale la pendenza di un procedimento penale per fatto commesso in quel semestre, laddove sia poi intervenuta sentenza assolutoria: in tal caso il giudizio già espresso andava rivisto, proprio in ragione della nuova emergenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Risulta infatti che dal momento in cui era stata operata la valutazione dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, preliminare alla decisione presa con ordinanza 23.10.2008, al momento della presentazione della nuova istanza da parte del menzionato, era intervenuto un fatto nuovo, ovverosia il proscioglimento del medesimo da un reato ritenuto commesso in carcere, realtà fattuale questa che obbligava il giudice di sorveglianza a rivedere il precedente giudizio. E’ infatti principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che seppure non possa parlarsi di giudicato in materia afferente al procedimento di sorveglianza, poichè trattasi di decisioni allo stato degli atti, si realizza l’effetto preclusivo ai sensi dell’art. 666 c.p.p. solo allorchè una nuova istanza, priva di elementi di novità rispetto ad una precedente valutata e divenuta irrevocabile per mancanza di opposizione, venga ripresentata: è quindi immediato rilevare come la nuova istanza del D. doveva esser presa in esame in ragione della sopravvenienza di fatti nuovi.

Si impongono l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al rigetto della liberazione anticipata per il periodo 19.1.2001 al 19.1.2002 ed il rinvio per nuovo esame sul punto al tribunale di Sorveglianza di Milano.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al rigetto della liberazione anticipata per il periodo 19.1.2001 ai 19.1.2002 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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