Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-02-2011, n. 878 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità portuale di La Spezia impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 828 del 13 luglio 2006 che ha rigettato il ricorso principale del Comitato per la salvaguardia e lo sviluppo del Golfo dei poeti nonché delle associazioni ambientali W.W.F. e Italia Nostra avverso i decreti ministeriali di approvazione dei progetti definitivi di bonifica dettagliatamente indicati nell’epigrafe della impugnata decisione ed ha accolto il ricorso per motivi aggiunti proposti dagli stessi soggetti avverso le deliberazioni dell’Autorità Portuale della Spezia n. 109 e 110 del 22.12.2005, aventi ad oggetto, rispettivamente, l’approvazione del progetto definitivo di bonifica dei fondali antistanti il terminal Ravano in conformità al decreto interministeriale 16 dicembre 2005, nonché al progetto definitivo di bonifica dei fondali del bacino di evoluzione del porto della Spezia in conformità al medesimo decreto interministeriale.

A base dell’appello, l’Autorità deduce la erroneità della gravata sentenza, nella parte in cui avrebbe ritenuto la incompetenza della medesima Autorità nella approvazione dei progetti di bonifica per cui è giudizio.

Si è costituita in giudizio L.S.C.T., controinteressata nel giudizio di primo grado, la quale ha aderito all’appello ed ha proposto autonomi motivi di censura, nelle forme dell’appello incidentale, avverso la impugnata sentenza.

All’udienza del 14 dicembre 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

Con atto del 19 novembre 2010, ritualmente notificato alle controparti, le ricorrenti di primo grado hanno rinunciato al ricorso originario e agli effetti della sentenza; la odierna parte appellante ha accettato detta rinuncia.

Al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia al ricorso di primo grado ed agli effetti della sentenza impugnata, per come proposto dalle originarie ricorrenti, e dell’atto di accettazione dell’odierna parte appellante.

Le spese dei due gradi del giudizio possono essere compensate, anche in considerazione dell’accordo in tal senso raggiunto delle parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 7234 del 2006, come in epigrafe proposto, dà atto della suindicata rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *