Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 11-02-2011, n. 5106 Liberazione anticipata

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 25.3.2010 il Tribunale di sorveglianza di Milano, concedeva 180 giorni di liberazione anticipata, accogliendo parzialmente il reclamo opposto dal detenuto N.Y., avverso il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata da lui formulata, rigetto che era stato motivato alla luce dei plurimi rapporti che erano stati redatti su di lui, a dimostrazione della mancata partecipazione all’opera rieducativa da parte del condannato. Il reclamo veniva giustificato invece con il fatto che per quanto siano stati elevati rapporti a suo carico il 31.6.2006 il 7.2.2006, 30.3.2007 ed il 21.11.2008, mai a questi seguirono sanzioni disciplinari; che per quanto riguardava il rapporto del 3.5.2008, l’istante era effettivamente incorso nella sanzione della sospensione di sette giorni dalle attività ricreative, mentre per quanto riguardava i rapporti 9.9.1009 e 23.9.2009 erano al di fuori del periodo di riferimento (semestri nell’arco 14.2.2005/13.8.2009). Il tribunale di Sorveglianza, all’esito dell’ esame della documentazione relativa al detenuto, rilevava che la violazione del 21.11.2008 venne archiviata dalla Direzione del carcere, che nessuna sanzione seguì ai rapporti del 30.3.2007 e del 31.1.2006 e che per quanto riguardava gli episodi del 18.1.2007, 7.6.2006, 29.6.2006 e 7.2.2006, erano stati trasmessi gli atti al Pm per l’apertura di procedimenti penali, ma che i fatti erano ancora sub iudice. Veniva ritenuto che andava valutato complessivamente il comportamento del detenuto che si era scusato delle intemperanze, con il che il reclamo veniva accolto relativamente a cinque semestri e rigettato nel resto.

2. Avverso detto provvedimento interponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano, per dedurre violazione di legge ed errata interpretazione dell’art. 54 OP, posto che la contestazione formale delle infrazioni disciplinari, lo svolgimento del procedimento disciplinare e l’eventuale irrogazione di sanzioni non sono la premessa necessaria per la valutazione da compiere ai sensi dell’art. 54 OP, poichè il procedimento disciplinare non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione che compete alla magistratura di sorveglianza; così come non occorre attendere l’esito di procedimenti iniziati a seguito di trasmissione di atti da parte della direzione del carcere, per valutare la correttezza o meno del comportamento del detenuto. E’ stato poi sottolineato che nulla è stato detto su comportamenti positivi tali da accreditare la fattiva partecipazione all’opera rieducativa, con il che sarebbe apprezzabile un difetto di motivazione.

3. Il Procuratore Generale, con parere scritto, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, rilevando il difetto di motivazione non essendo stato valutato il comportamento del detenuto ai fini rieducativi, mancando un attento esame della personalità del soggetto ed una valutazione dei singoli fatti che furono addebitati con i rapporti suindicati, a nulla rilevando che ad essi non siano seguiti procedimenti disciplinari o che i processi a suo carico per condotte rilevate in carcere non siano conclusi, poichè la valutazione di dette condotte rientra nei poteri propri del magistrato di sorveglianza.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento non essendo stato compiuto dal Tribunale di sorveglianza di Milano un’indagine corretta per accertare l’adesione del condannato alle finalità di rieducazione, con ciò contravvenendo al disposto dell’art. 54 OP ed incorrendo in un difetto di motivazione. Infatti, come è stato giustamente dedotto dal PG ricorrente, è stato del tutto ingiustificatamente sottovalutato il dato fattuale che il detenuto aveva accumulato svariati procedimenti disciplinari dato che indipendentemente dall’esito dei rilievi disciplinari, costituiva una base indicativa della mancanza di partecipazione alle finalità del progetto rieducativo (cfr. cass. Sez. 1^ 16.1.22008, n. 10013), così come andavano considerati il rinvio a giudizio del detenuto per più fatti a lui contestati e l’applicazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari (cfr. Cass. Sez. 1^ 8.11.2007, n. 7117).

Tali condotte andavano valutate, come suggerito anche dal Pg, come significative della mancanza di collaborazione del condannato nell’ambito del progetto rieducativo che lo riguardava, con il che si deve concludere che la valutazione globale sul comportamento del detenuto non è stata ancorata a dati obiettivi, ma al semplice fatto che l’interessato si sarebbe scusato del comportamento tenuto, che costituisce un parametro non significativo, non avendo aggancio su una base solida, a carattere oggettivo e quindi con attitudine dimostrativa. L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata per esser stato il beneficio carcerario concesso su una valutazione dei presupposti giustificativi viziata e gli atti vanno rinviati per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

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