Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 11-02-2011, n. 5105 Semilibertà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 24 marzo 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli concedeva a S.R. La misura della semilibertà, disponendo che per l’ulteriore corso della detenzione lo stesso trascorra la parte del giorno dalle ore 7,00 alle ore 21 fuori dell’Istituto.

Dal provvedimento emergono i seguenti dati in base ai quali è stata motivata la concessione della suddetta misura alternativa:

– fine pena al 25.7.2011, in relazione a un provvedimento di cumulo pene del P.M. di Vicenza in data 12.1.2010;

– non ostano al beneficio i precedenti penali nè i titoli di reato;

– è attestata la costante regolarità della condotta detentiva (il suddetto condannato ha beneficiato di 45 giorni di liberazione anticipata);

– la buona condotta è confermata dalla relazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali Esterne di Napoli in data 22.3.2010 e dalle informazioni dei Carabinieri di Giugliano in Campania in data 8.3.2010, non essendo stati evidenziati attuali e specifici elementi di pericolosità sociale;

– il reinserimento sociale potrà essere favorito dallo svolgimento di un lavoro presso la s.r.l. DMG Impianti di Cesaro Giugliano, sita in Giugliano in Campania.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, ritenendo il provvedimento impugnato carente di motivazione, in quanto nello stesso nulla si dice su un eventuale processo di revisione critica da parte del condannato in merito alle precedenti scelte devianti e sui progressi conseguiti nel corso della detenzione inframuraria.

Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare i suddetti aspetti con particolare attenzione, anche in considerazione del fatto che il S. è in espiazione pena per reati di rapina aggravata, lesioni e porto di arma ed è pregiudicato per omicidio.

Non basta, secondo il ricorrente, per concedere il beneficio in questione l’assenza di rilievi alla condotta del detenuto, essendo invece presupposto indispensabile una disamina completa del comportamento intramurario del detenuto che non può limitarsi alla mera mancanza di rilievi.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, e pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata. La L. n. 354 del 1975, art. 50 indica il parametro fondamentale, di cui il giudice deve tener conto per l’ammissione al regime di semilibertà, nei progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

Quindi, ai fini dell’ammissione del condannato al regime di semilibertà sono necessarie due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzante, l’altra sulla esistenza delle condizioni che assicurino un suo graduale reinserimento nella società anche grazie a una rivisitazione critica del proprio passato e a un concreto impegno per un diverso stile di vita (cfr. Cass. Sez. 1^ sent. 32923 del 9.7.2008, Rv. 240685).

Nella formulazione della prognosi il giudice può ovviamente tenere conto del tipo e motivazioni del reato in espiazione, dei precedenti penali, dei rapporti informativi degli organi di polizia, ma l’indagine deve anche ed essenzialmente riguardare la condotta penitenziaria, al fine di accertare se essa, valutata in collegamento con i dati sopra richiamati, sia tale da far ritenere quanto meno iniziato un processo di revisione critica (cfr. Cass. Sez. 1^ sent.

N. 1102 del 4.3.1994, Rv. 196873).

L’ordinanza impugnata, nel motivare la concessione del suddetto beneficio, si è limitata a prendere in considerazione la regolarità della condotta detentiva, che però è il presupposto del beneficio della liberazione anticipata, senza dar conto dei risultati del trattamento individualizzante e dei progressi compiuti nel corso del trattamento che dovrebbero giustificare l’ammissione al regime della semilibertà.

Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *