Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-03-2011, n. 6732 Espropriazione forzata contro il terzo proprietario Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. F.M. propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in unico grado, n. 11342/05, pubbl. il 13.5.05, con la quale è stata dichiarata inammissibile la sua opposizione avverso l’espropriazione presso terzi intrapresa ad istanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno nei confronti suoi e della Banca Popolare di Milano – ag. Roma (OMISSIS); ed in particolare:

1.1. a seguito della contestuale notifica di titolo esecutivo – costituito da sentenza n. 331/00 della sez. giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti – e precetto in data 6.4.02, i creditori hanno notificato il 13.4.02 atto di pignoramento presso terzi al F.;

1.2. questi ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 e 611 c.p.c. con atto dep. 17.4.02, lamentando, per quel che qui ancora rileva e tra l’altro: la mancanza della spedizione in forma esecutiva del titolo azionato, la nullità del precetto per mancanza di sottoscrizione del procuratore delle amministrazioni procedenti, la mancanza nel precetto del termine dilatorio di cui all’art. 482 c.p.c. e della diffida ad adempiere;

1.3. il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione:

– quanto alla mancata spedizione in forma esecutiva del titolo, dovendo qualificarsi opposizione agli atti esecutivi, ma proposta oltre i cinque giorni dalla notifica del titolo stesso;

quanto alla mancata sottoscrizione del precetto, dovendo qualificarsi tardivamente proposto e comunque sussistendo la firma del procuratore dello Stato;

quanto alla carenza di trascrizione dell’autorizzazione ad esecuzione immediata e della diffida ad adempiere, dovendo qualificarsi tardivamente proposto e comunque in presenza di espresso richiamo dell’autorizzazione e della possibilità di ricavare la diffida dal tenore dell’atto stesso;

– quanto agli altri motivi (non spettanza delle somme e già avvenuta riscossione), ora perchè il controllo sarebbe poi comunque spettato al giudice, ora per la genericità della doglianza.

2. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre F.M., dispiegando tre motivi; resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio ed il Ministero dell’Interno; e, in relazione all’udienza pubblica del 3.2.11 le parti non depositano memorie, nè compaiono o discutono oralmente la causa.
Motivi della decisione

3. Il ricorrente dispiega tre motivi:

3.1. un primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 617, 495 e 547 c.p.c.: sostenendo che la mancata spedizione in forma esecutiva del titolo andava fatta valere entro i cinque giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi e non del titolo stesso e che comunque essa integra un’opposizione ad esecuzione se si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis;

3.2. un secondo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 617 e 480 c.p.c.: ritenendo che la mancanza di sottoscrizione del precetto da parte del procuratore sia opponibile senza termini;

3.3. un terzo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 617, 480 e 482 c.p.c.: adducendo la tempestività della doglianza sulla mancanza dell’intimazione ad adempiere e della trascrizione dell’autorizzazione ad esecuzione immediata (con conseguente violazione del relativo termine dilatorio), dovendo computarsi il termine dalla notifica dell’atto di pignoramento e non del precetto.

4. Con il controricorso la Presidenza del Consiglio ed il Ministero dell’Interno sostengono che il termine per impugnare decorre dalla notifica dell’atto viziato e non da quella del pignoramento, mentre sulla carenza di sottoscrizione il motivo è inammissibile perchè tende a riproporre una questione di mero fatto; ed argomentano sia per l’inammissibilità delle censure ex art. 360 c.p.c., n. 5 e di quelle per pretesa violazione degli artt. 480 e 482 c.p.c., sia per la conseguita sanatoria degli eventuali vizi.

5, Ciò posto, va preliminarmente esclusa l’applicabilità del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, atteso che la sentenza qui impugnata è stata pubblicata anteriormente al 2.3.06 e non può trovare quindi applicazione, ratione temporis, nè l’art. 366 bis, nè l’art. 360 c.p.c. nel testo risultante da detta novella (stando alla normativa transitoria di cui al richiamato D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2); ne consegue:

5.1. che l’ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. va verificata alla stregua della normativa e della giurisprudenza anteriori alla richiamata novella;

5.2. che, alla stregua di tanto, il sindacato della Corte di Cassazione sull’impugnazione proposta contro la sentenza che conclude il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è esercitabile oltre che per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4 soltanto quando sia stata sostanzialmente violata la norma del codice che impone al giudice di esporre i motivi in fatto della decisione e non già quando sia dedotto il vizio di omessa o contraddittoria motivazione della decisione;

5.3. che pertanto il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca tale ultimo vizio deve considerarsi inammissibile (Cass. 9 aprile 1999 n. 3470, Cass. 12 agosto 2000 n. 10801, Cass. 23 marzo 2001 n. 4206, Cass. 19 marzo 2004 n. 5606, Cass. 14 gennaio 2003 n. 445, Cass. 17 novembre 2003 n. 17367, Cass. 14 luglio 2004 n. 13080), sebbene, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, conduca ad una pronuncia di infondatezza del ricorso (Cass. 22 maggio 2006 n. 11938, la quale, richiamando Cass. n. 23077/05, precisa che la prospettazione in cassazione di motivi non consentiti, seppure renda inammissibili le censure, non determina l’inammissibilità del ricorso, ma ne comporta il rigetto);

5.4. che i profili di vizio di motivazione prospettati nei tre motivi di ricorso – congiuntamente a quelli di violazione di legge – sono quindi tutti inammissibili;

5.5. che tanto esclude la rilevanza dell’ulteriore questione della stessa ammissibilità di un motivo fondato congiuntamente sull’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, risolta in senso prevalentemente negativo dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, prima della richiamata riforma, v.

Cass. 7 maggio 2007 n. 10295).

6. Quanto poi al primo motivo di ricorso (di cui sopra sub 3.1.) e limitatamente al profilo di violazione di legge, essendo inammissibile quello di vizio di motivazione, esso è infondato, dovendo qualificarsi la doglianza relativa alla mancata spedizione in forma esecutiva quale opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro cinque giorni dalla notifica non già dell’atto di pignoramento presso terzi, ma del titolo stesso:

6.1. da un lato, dal complessivo tenore dell’atto di opposizione si evince che il debitore non mira a contestare la debenza, se non altro almeno parziale, delle somme oggetto di condanna, tanto che egli oppone, infine, l’eccessività della somma precettata o comunque la già avvenuta estinzione del debito, ma si concentra invece contro la carenza del requisito formale della formula esecutiva;

6.2. d’altro lato, il vizio è immediatamente percepibile al momento della notificazione del titolo che risultasse privo della formula e non vi è alcuna ragione per posporre il dies a quo del termine per reagirvi al successivo atto di pignoramento;

6.3. la diversa giurisprudenza invocata dal ricorrente (Cass. 8 gennaio 2001 n. 190), che abilita alla proposizione dell’opposizione formale a far tempo dalla notifica del successivo pignoramento, si riferisce alla nullità della notifica del precetto e non anche del titolo esecutivo: la quale ultima notifica precede il processo esecutivo e quindi qualunque sua fase, con conseguente inutilizzabilità del pure per altro condiviso principio – riaffermato nella richiamata pronuncia e del resto consolidato – della propagazione del vizio di un atto fino a quello conclusivo della fase del processo esecutivo in cui esso è compiuto;

6.4. ancora, la previsione della proponibilità delle opposizioni formali fino all’udienza fissata per la dichiarazione del terzo (di cui agli artt. 547 e 530 c.p.c.) va interpretata nel senso di precludere quelle per le quali non si siano avute già in precedenza preclusioni, al fine di rendere ordinato e certo l’ulteriore sviluppo del processo esecutivo (in senso analogo può leggersi Cass. 30 gennaio 2009 n. 2473, a mente della quale, pur configurandosi il pignoramento presso terzi come fattispecie complessa, che si perfeziona con la dichiarazione positiva di quantità, comunque l’esecuzione, ai sensi dell’art. 481 c.p.c., inizia dalla notifica dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c., sicchè è da tale momento che decorre il termine per l’opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore, il quale, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione, più di ogni altro ha interesse a far dichiarare il vizio della procedura);

6.5. di conseguenza, va ribadito che il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi per la mancata spedizione in forma esecutiva del titolo decorre dalla notifica di quest’ultimo e non da alcuno degli atti successivi.

7. Ancora, il secondo motivo di ricorso (di cui sopra sub 3.2.), limitatamente al profilo di violazione di legge per essere inammissibile quello di vizio di motivazione, è infondato:

7.1. è infatti evidente che la ratio della pronuncia sul punto operata dal giudice di merito sta nella manifesta infondatezza nel merito della doglianza di mancata sottoscrizione, atteso il peso preminente dato, nella motivazione della gravata sentenza, alla relativa valutazione, mercè il riscontro del fatto ivi operato – sulla base dell’esame diretto degli atti compiuto dal giudice di merito, che è invece precluso a questa Corte per il tenore delle doglianze in concreto dispiegate o legittimamente dispiegabili – che comunque la sottoscrizione vi era;

7.2. sul punto, il ricorrente non svolge, a ben vedere, alcuna difesa ulteriore, nè muove doglianze rituali in questa sede;

7.3. del resto, il giudice di merito ha con tutta evidenza posto a base della sua decisione due rationes decidendi ed il ricorrente non impugna separatamente quella di merito, relativa all’asserita sussistenza della sottoscrizione, operata dal tribunale sul diretto riscontro degli atti, invece precluso a questa Corte in virtù delle doglianze in concreto dispiegate;

7.4. ed è noto che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione (il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, nè contiene, quanto alla causa decidendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato), ma configura invece una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (giurisprudenza costante; da ultimo, v. Cass. 7 novembre 2005 n. 21490 e Cass. 12 marzo 2010 n. 6045);

7.5. pertanto, la mancata impugnazione della seconda ratio decidendi rende irrilevante perfino l’esame delle doglianze in rito.

8. Infine, il terzo motivo di ricorso (di cui sopra sub 3.3.), limitatamente al profilo di violazione di legge per essere inammissibile quello di vizio di motivazione – è infondato:

8.1. le doglianze avverso il tenore formale del precetto, cui vanno ricondotte quelle del terzo motivo in esame, debbono essere fatte valere con l’opposizione agli atti esecutivi, ma con tutta evidenza, per quanto argomentato sub 6, entro il termine di cinque (ovvero, oggi, venti) giorni dalla notifica del precetto: potendo essere immediatamente percepito sulla base di questo che manchi radicalmente l’intimazione ad adempiere o la trascrizione dell’autorizzazione ad esecuzione immediata;

8.2. pertanto, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi per l’omissione, nel precetto, dell’intimazione ad adempiere o la trascrizione dell’autorizzazione all’esecuzione immediata decorre dalla notifica del precetto e non da alcuno degli atti successivi;

8.3. tanto esime dal riscontro della sussistenza di una congrua e valida motivazione da parte del giudice del merito, che, apprezzando il tenore testuale dell’atto, ha ritenuto che una menzione dell’autorizzazione ad eseguire immediatamente il titolo comunque vi era e che quindi in concreto non vi era violazione nè del termine, nè della prescrizione della diffida ad adempiere.

9. Il ricorso va conclusivamente respinto e, quanto alle spese del giudizio di legittimità, esse cederanno a carico del ricorrente soccombente ed a favore delle controricorrenti, tra loro in solido come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna F.M. al pagamento, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno, delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, oltre al rimborso delle eventuali spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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