Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 11-02-2011, n. 5104 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dice a quo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 23 marzo 2010 e depositata il 1 aprile 2010, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, ha dichiarato inammissibili le richieste del condannato, detenuto V.L. di applicazione delle misure alternative della detenzione domiciliare e della semilibertà, in relazione alla pena espianda di due anni, un mese e ventisei giorni, e ha respinto la istanza di affidamento in prova al servizio sociale, motivando: la condanna per delitto aggravato ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4, compresa nel provvedimento di esecuzione, osta alla applicazione delle misure della detenzione domiciliare e della semilibertà nei confronti dell’instante, ristretto a far tempo dal 20 luglio 2009; la considerazione della pericolosità del condannato, desunta dalla gravità dei delitti pei quali sono state inflitte le pene in esecuzione, dai precedenti penali e dalla segnalazione dei Carabinieri della Tenenza di Melito, in data 7 marzo 2010, relativa all’arresto per evasione del 31 gennaio 2008, e alla elusione dei controlli, commessa il 2 febbraio 2008, non consente di formulare prognosi favorevole per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Celestino Gentile, mediante atto s.d., depositato il 3 maggio 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione di legge, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, deducendo: la pena inflitta per il delitto aggravato dalla recidiva, come risulta dall’ordine di e-secuzione, è stata intermanete espiata; i precedenti penali sono risalenti nel tempo; il reato concernente le armi è di natura contravvenzionale e il giudice irrogò la pena pecuniaria; dalla evasione, segnalata dai Carabinieri di Melito, il ricorrente è stato assolto; in relazione alla supposta condotta elusiva, tenuta nel febbraio 2008, difetta la indicazione dello specifico comportamento assunto da V.; costui, all’atto della carcerazione, era sottoposto a programma di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 15 luglio 2010, rileva: la espiazione della pena inflitta per il reato aggravato dalla recidiva reiterata (ostativo alla applicazione delle misure alternative appeso indicate) e la possibilità del conseguente scioglimento del cumulo rendono ammissibili le richieste di detenzione domiciliare e di semilibertà;

nel merito lo sfavorevole giudizio prognostico è viziato dalla omessa considerazione della condotta del condannato successiva alla commissione dei reati.

4. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

4.1 – La estinzione (per intervenuta espiazione) della pena, inflitta per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, aggravato ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4, comporta, previo scioglimento del cumulo, la rimozione della causa di inammissibilità delle gradate istanze di misura alternativa (Cass., Sez. 1^, 6 luglio 1977, n. 1776, Panella, massima n. 137789; Sez. 1^, 21 ottobre 1977, n. 2152, Burruano, massima n. 137442; Sez. 1^, 7 novembre 1977, n. 2267, Marasco, massima n. 137443; Sez. 1^, 24 gennaio 1979, n. 155, Cozzolino, massima n. 141487; Sez. 1^, 9 novembre 1992, n. 4600, Policastro, massima n. 192414; Sez. 1^, 14 novembre 2001, n. 45735, Caroppo, massima n. 220374; Sez. 1^, 6 novembre 2002, n. 41745, Agostino, massima n. 223068; Sez. 1^, 7 giugno 2006, n. 21874, Sini, massima n. 234436; e Sez. 1^, 15 febbraio 2008, n. 9818, Jerinò, massima n. 239183).

Epperò il mero rilievo del titolo ostativo di uno dei reati compresi nel cumulo non comporta necessariamente la inammissibilità della richiesta.

4.2 – Il diniego della principale istanza di affidamento in prova al servizio sociale è inficiata dal vizio della mancanza di motivazione, per la assorbente omissione della considerazione della condotta intramuraria del detenuto instante.

4.3 – Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *