Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-02-2011, n. 874 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Viene in decisione il ricorso proposto dalla signora E.M. per la revocazione della decisione di questo Consiglio di Stato, VI, 1° marzo 2005, n. 835 con la quale è stato accolto il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Centro servizi amministrativi di Treviso e conseguentemente annullata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione seconda, 27 ottobre 20003, n. 5360.

La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata per revocazione sia affetta da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, C.p.c.: alla base della decisione vi sarebbe, infatti, una circostanza erronea e mai provata, quella secondo cui il signor De Pieri sarebbe stato membro del comitato di vigilanza.

2) Il ricorso per revocazione è inammissibile.

Invero la giurisprudenza ha costantemente affermato che l’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, C.p.c., deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di quell’"abbaglio dei sensi" che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa (ex multis, Cons. Stato, IV, 7 settembre 2006, n. 5196). La ratio riposa nella necessità di evitare che detta eccezionale e limitata forma di impugnazione si trasformi in una forma di gravame generale, di principio reiterabile più volte, idoneo a condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale. Il rimedio non è pertanto praticabile, allorché incida su un aspetto della controversia che ha formato oggetto di valutazione giudiziale.

La Sezione, condividendo questi assunti, ha affermato che ai sensi dell’art. 395, n. 4, C.p.c., sono soggette a revocazione per errore di fatto le sentenze pronunciate in appello quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (Cons. Stato, VI, 21 giugno 2006, n. 3721,, 5 giugno 2006, n. 3343; IV, 26 aprile 2006, n. 2278).

Nel caso di specie, all’evidenza, l’"errore" prospettato quale presupposto revocatorio attinge uno specifico capo della sentenza oggetto di analitica valutazione da parte del giudice d’appello.

Il ruolo e la qualifica del De Pieri nell’ambito del procedimento concorsuale cui ha partecipato l’odierna ricorrente è stato, infatti, un punto controverso del giudizio, sia di primo sia di secondo grado, sul quale la decisione oggi impugnata ha espressamente statuito.

La sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto di annullamento del giudizio di insufficienza (24/40) assegnato alla prova scritta sostenuta dalla sig.ra M. nel concorso a posti di insegnante elementare per il triennio scolastico 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 si fondava, infatti, proprio sul seguente duplice ordine di considerazioni:

a) sulla busta contenente l’elaborato risulta la sottoscrizione di tale "Danilo De Pieri", con a fianco la data "10 dicembre "99", nominativo non riconducibile fra quelli dei membri delle commissioni, sottocommissioni, e del segretario; in conseguenza non risulterebbe l’effettiva presenza nel giorno in cui si è svolta la prova scritta della commissione esaminatrice "che avendo natura di collegio perfetto si costituisce e funziona legittimamente soltanto con la partecipazione di tutti i componenti";

b) l’anomala apposizione di firma avrebbe introdotto un elemento di riconoscimento dell’ elaborato, con lesione del principio dell’ anonimato che deve presiedere lo svolgimento delle prove scritte nei pubblici concorsi.

La decisione del Consiglio di Stato oggi impugnata ha espressamente disatteso tali conclusioni ritenendo, sulla base dei chiarimento forniti in appello dal Ministero, che il De Pieri fosse un componente del comitato di vigilanza, come tale legittimato ad apporre la sottoscrizione sull’esterno della busta contenente le prove scritte.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese considerata la mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione n. 9346/2005, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *