Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-03-2011, n. 6728 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.n.c. Chiovenda, nella qualità di cessionaria dei diritti di M.A., evocò in giudizio dinanzi al giudice di pace di Milano S.C. e la compagnia di assicurazioni "La P", chiedendo che, previo accertamento della responsabilità esclusiva della S. con riferimento ad un sinistro stradale in conseguenza del quale l’autovettura del M. aveva subito danni, le parti convenute fossero condannate in solido al risarcimento degli stessi in suo favore, per effetto della cessione del relativo diritto da parte del danneggiato..

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

La sentenza fu impugnata dall’attrice dinanzi al tribunale di Milano, che ne rigettò a sua volta il gravame.

La società Chiovenda ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è pienamente fondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( artt. 1189, 1260, 1264 c.c.);

omessa, motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo merita accoglimento.

In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la difesa della Chiovenda riproduce, in seno all’odierno scritto difensivo, il contenuto degli atti rilevanti in parte qua ritualmente prodotti nel corso del giudizio di merito e comprovanti l’avvenuta cessione in suo favore del credito risarcitorio spettante al M., mentre la motivazione del giudice di merito appare, in proposito, del tutto omessa, limitandosi – non legittimamente – a riprodurre quella (altrettanto erronea) adottata dal giudice di pace in primo grado.

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio del procedimento al tribunale di Milano in altra composizione, che provvederà anche alla disciplina delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Milano in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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