Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-02-2011, n. 873

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza gravata, il TAR per le Marche ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati avverso l’autorizzazione 30 giugno 2000, n. 240, con cui il dirigente del Dipartimento del territorio del Comune di Osimo ha assentito la costruzione da parte della società E.T. di un impianto radio base per telefonia cellulare sull’immobile di proprietà dell’ASPEA (acquedotto comunale) in piazza Duomo di Osimo.

Nel dettaglio, il primo giudice ha ritenuto fondata la dedotta violazione dell’art. 2 bis, co. 2, D.L. 1° maggio 1997, n.115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997.

Richiamando un indirizzo interpretativo consolidato nella giurisprudenza amministrativa, il TAR ha infatti sostenuto che la necessità della preventiva acquisizione della valutazione dell’impatto ambientale per "l’installazione" delle infrastrutture necessarie per le comunicazioni mobili e personali, prevista dal citato art. 2 bis, co. 2, D.L. 1 maggio 1997, n.115, vigente all’epoca della rilasciata autorizzazione edilizia, è una prescrizione di immediata ed inderogabile applicazione, anche in assenza di specifica normativa regionale e di rischi sanitari per la popolazione e, quindi, affatto sostituibile con una loro positiva valutazione, effettuata dall’organo regionale competente ai sensi del D.M. 10 settembre 1998, n. 381.

Il TAR ha anche escluso che possa riconoscersi rilievo alla disciplina legislativa sopravvenuta all’atto impugnato, in specie quella introdotta dal D. Lgs. 4 settembre 2002, n. 198, e dal D. Lgs. 1° agosto, 2003, n. 259, che hanno diversamente e profondamente modificato il procedimento amministrativo per la costruzione degli impianti di che trattasi: tanto sull’assunto per cui la legittimità degli atti amministrativi va esaminata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro emanazione.

Propone gravame la società ricorrente, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento, col conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

All’udienza del 14 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

L’appello va respinto.

Come ricostruito, in primo grado è stata impugnata l’autorizzazione 30 giugno 2000, n. 240, con cui il dirigente del Dipartimento del territorio del Comune di Osimo ha assentito la costruzione da parte della società E.T. di un impianto radio base per telefonia cellulare sull’immobile di proprietà dell’ASPEA (acquedotto comunale) in piazza Duomo di Osimo: autorizzazione il cui rilascio non è stato preceduto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale all’epoca prescritta dall’art. 2 bis, co. 2, D.L. 1° maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997.

Giova, al riguardo, considerare che, per la giurisprudenza seguita dalla Sezione e dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, il citato art. 2 bis, nel prevedere che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", introduce una previsione normativa non programmatica, ma immediatamente applicabile, intesa ad imporre per l’installazione di stazioni radio base procedure, pur non rituali, di VIA, anche in assenza di specifica normativa regionale.

Risulta evidente, pertanto, il vizio di legittimità inficiante l’atto impugnato in primo grado, la cui adozione non è stata per l’appunto preceduta dalla prescritta procedura di valutazione ambientale.

Risulta al riguardo infondata la deduzione della società appellante, secondo cui la mancata attivazione della procedura di valutazione ambientale dovrebbe intendersi superata per effetto della documentazione prodotta dalla società richiedente o del parere espresso dall’ARPAM, n.189.

Va parimenti confermata la sentenza gravata laddove con la stessa si è escluso che possa ascriversi rilievo alla disciplina legislativa sopravvenuta all’atto impugnato, in specie quella introdotta dal D. Lgs. 4 settembre 2002, n. 198, e dal D. Lgs. 1° agosto, 2003, n. 259, che hanno diversamente e profondamente modificato il procedimento amministrativo per la costruzione degli impianti di che trattasi.

Non vi è dubbio, invero, che alla verifica circa la legittimità degli atti amministrativi debba attendersi sulla base della situazione esistente e della disciplina vigente al momento della loro adozione.

E’ quanto, del pari, non consente di ritenere che le novità legislative sopravvenute abbiano inciso, elidendolo, sull’interesse dei ricorrenti in primo grado alla definizione del ricorso.

Alla stregua delle esposte ragioni va dunque respinto il gravame.

Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessive 8000 euro.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7053 del 2005, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali del secondo grado, liquidate in complessivi 8000 (ottomila) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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