Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-03-2011, n. 7027 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 27 dicembre 2005, la Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame svolto da P.A. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento della nullità delle assunzioni a termine con qualifica di messo notificatore e dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Banco di Napoli spa, decorrente dalla data di sottoscrizione del primo contratto a termine ovvero da quella che sarebbe stata accertata in corso di causa; in subordine di accertamento della nullità del contratto di lavoro autonomo stipulato con la citata Banca; ancora in subordine, di accertamento della natura meramente interpositoria del rapporto di lavoro intercorso con la Centro Recapiti Campania sii, con conseguente della Banca convenuta di reintegrazione nel posto precedentemente occupato, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– non poteva ritenersi intervenuta acquiescenza dei lavoratori ai contratti a termine e la loro risoluzione per mutuo consenso;

– la normativa pattizia relativa alle assunzioni in via straordinaria non andava riferita all’esigenza da fronteggiare, posto che la L. n. 56 del 1987, art. 23, aveva delegato espressamente la contrattazione collettiva ad introdurre ipotesi aggiuntive a quelle di cui alla L. n. 230 del 1962;

– la percentuale di assunzioni a termine prevista dalla contrattazione andava riferita ai lavoratori assunti con rapporto a tempo indeterminato addetti alla "concessione", anche se non svolgenti le medesime mansioni di quelli a termine;

– i contratti di lavoro autonomo stipulati dovevano intendersi come tali, non essendo state dedotte modalità esecutive diverse da quelle di cui al contratto stesso, il cui tenore era chiaramente nel senso dell’autonomia, nè rilevava, in senso contrario, il potere di controllo del concessionario e la facoltà, a questi attribuita, di revocare il patentino, trattandosi di elementi inerenti ai profili pubblicistici dell’attività;

– nessuna violazione del divieto di somministrazione di manodopera poteva rinvenirsi per non aver l’appellante dimostrato che l’appalto alla C.R.C., srl aveva avuto ad oggetto l’appalto di sola manodopera;

– nè la censura di frode alla legge poteva rinvenirsi nella mera successione dei vari contratti, essendo stati i comportamenti delle parti giustificati da un’apposita previsione della contrattazione collettiva, essendo effettivamente autonoma la natura dei rapporti di lavoro successivamente instaurati e configurando oggetto di un lecito appalto ai sensi della L. n. 1369 del 1960, la esternalizzazione del segmento dell’attività di impresa inerente al servizio pubblico di riscossione a mezzo ruoli; – i mezzi istruttori articolati dagli appellanti erano irrilevanti.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi. San Paolo Imi e Gest line spa hanno resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

4. Il Collegio, preso atto della rinunzia al ricorso principale e al ricorso incidentale e dell’accettazione della parte controricorrente e ritenuta la regolarità delle rinunzie e dell’accettazione ex artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinunzia; nulla spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia; nulla spese.

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