Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-01-2011) 11-02-2011, n. 5094

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23.2.2010, la Corte d’assise d’Appello di Napoli confermava la condanna all’ergastolo inflitta dal gup del Tribunale di Napoli a D.G., per il triplice omicidio occorso il (OMISSIS), a danno di T.D., M.V. e R.V.. In sede di giudizio abbreviato, il D. aveva confessato la sua partecipazione al fatto di sangue, ma aveva cercato di ridimensionare il suo ruolo, assumendo di essersi limitato a condurre un furgone a bordo del quale non si era accorto che vi fossero soggetti armati fino ai denti, che ad un certo punto fecero fuoco. Non era quindi in gioco la colpevolezza dell’imputato, in sede di appello, quanto la misura della sua partecipazione al progetto criminoso, progetto che dalla voce delle plurime fonti acquisite emergeva studiato nei minimi dettagli, coinvolgente molti uomini, con dispiego di auto, furgoni ed armi ad elevatissima potenzialità offensiva.

La Corte d’appello confermava la ricorrenza dell’aggravante della premeditazione, in ragione del fatto che il triplice omicidio era stato pianificato da tempo, come ebbero a raccontare numerosi collaboratori di giustizia e che tra la risoluzione e l’azione intercorse il tempo necessario a fare riflettere sulla decisione presa; il d., per quanto non abbia partecipato alla progettazione, prese parte all’azione con un ruolo molto particolare, pienamente a giorno dell’altrui premeditazione, e con il suo assenso al progetto partecipò alla maturazione del proposito criminoso, presentandosi sul luogo dell’eccidio, armato di pistola. Veniva confermava anche la sussistenza dell’aggravante dei motivi futili, sul presupposto che il movente del reato fu l’eliminazione di un concorrente nel predominio su un territorio, movente che non può non destare riprovazione e repulsione in persone di media moralità.

Ancora, i giudici di merito negavano i presupposti per il riconoscimento della diminuente di cui all’art. 114 c.p., considerato che nell’azione concorsero più di cinque persone ed infine ritenevano che l’efferatezza dimostrata, la spiccata capacità criminale del soggetto e l’assenza di reale ravvedimento, ostavano alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza interponeva ricorso per Cassazione l’imputato, pel tramite del suo difensore per dedurre con un unico motivo, violazione di legge, in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), dell’art. 114 c.p., art. 62 bis c.p., art. 577 c.p., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 110, 112 e 575 c.p., art. 577 c.p., nn. 3 e 4, art. 61 c.p., n. 1, artt. 110, 112 e 81 c.p., art. 61 c.p., n. 2, L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14.

Secondo la difesa, la Corte territoriale si sarebbe appiattita acriticamente sulla decisione di primo grado, quanto al mancato riconoscimento della diminuente di cui all’art. 114 c.p. (invocata dalla difesa in ragione del fatto che il d. si limitò a condurre un furgone, senza partecipare all’azione di fuoco) e quanto al mancato riconoscimento di valenza al fatto che il d. abbia operato la scelta processuale del giudizio abbreviato, ammettendo in detta sede la sua partecipazione al reato, considerato che la confessione svolse un ruolo di suggello di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti, divergenti tra loro in svariati passaggi narrativi. Si duole ancora la difesa dell’intervenuto riconoscimento dell’aggravante della premeditazione, laddove è certo che il ricorrente non partecipò alla fase ideativa e di programmazione dell’omicidio e che non trascorse un lasso di tempo significativo tra l’insorgenza e l’attuazione del proposito, a dimostrazione della insussistenza dell’elemento cronologico e ideologico, ai fini della configurabilità dell’aggravante erroneamente ritenuta, ad opinione della difesa; così come erroneamente ritenuta sarebbe l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 1, estesa a strascico, anche al ricorrente. Viene rilevato un vizio di interpretazione dell’art. 118 c.p., il cui tenore letterale non lascerebbe dubbi sul fatto che le aggravanti che riguardano i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e quelle inerenti la persona del colpevole, vanno valutate con riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto riproducono le medesime doglianze avanzate in grado di appello, sulle quali è intervenuta ampia e corretta motivazione, per cui l’impugnazione va dichiarata inammissibile.

Nessuno dei profili di ritenuta forzatura del dato normativo è apprezzabile.

Correttamente i giudici di merito hanno opinato nel senso che non ricorrono i presupposti per la concessione della diminuente di cui all’art. 114 c.p., considerato che non solo il ruolo rivestito dal ricorrente nella consumazione del triplice omicidio fu tutt’altro che marginale, ma soprattutto in ragione dell’accertato concorso nell’azione delittuosa di più di cinque persone ( art. 112 c.p., n. 1), con il che scatta la preclusione prevista dal comma 2 della norma menzionata.

Quanto alla ritenuta violazione dell’art. 118 c.p., per essere state estese al D. le aggravanti della premeditazione e quella dei motivi futili, occorre sottolineare che anche sul punto la corte territoriale ha fatto buon governo della norma, che anche dopo la riforma del 1990, va intesa nel senso che non è sufficiente a comunicare le aggravanti al concorrente nel reato la mera conoscibilità da parte di costui del progetto delittuoso, imponendosi la conoscenza effettiva per legittimarne l’estensione: è stato dato atto – con piena aderenza alle emergenze disponibili – che nel caso di specie il concorrente, per quanto non avesse direttamente premeditato l’azione di sangue, vi partecipò in piena consapevolezza dell’altrui premeditazione, maturata prima dell’esaurirsi del proprio volontario apporto – tanto che risulta che l’imputato fece un sopraluogo sul luogo ove avrebbe dovuto posteggiare il furgone debitamente preparato per l’agguato, che in occasione dell’agguato indossò un camice bianco per attendere sul furgone la vittima senza destare sospetti e prese in carico,all’interno del furgone, un considerevole armamento – ragion per cui l’aggravante della premeditazione, conclamata dalla soluzione temporale che intercorse tra l’ideazione e l’azione e che avrebbe potuto portare al recesso, non poteva e non può non estendersi anche al ricorrente che diede prova di volontà adesiva al progetto che investiva anche la particolare intensità del dolo altrui. Stesso discorso vale per l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 1, atteso che l’efferato delitto si inseriva in una logica di controllo del territorio e di eliminazione fisica dei rivali a cui il D., mettendosi a disposizione ed offrendo il rilevante contributo causale diluito in una soluzione temporale, dimostrò di condividere e di accettare.

Non proponibile in sede di legittimità è poi il motivo di ricorso incentrato sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: la negazione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata in entrambi i gradi di merito sulla base di una disamina del fatto nella sua concretezza e quindi nella sua gravità, non disgiunta dalla valutazione della personalità dell’imputato – pluripregiudicato -, ritenendo questi aspetti preponderanti sui pretesi specifici fattori attenuanti indicati dalla difesa (intervenuta confessione e scelta di rito alternativo): la motivazione è congrua e non contraddittoria e si espone al più a censure di solo merito. Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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