T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-02-2011, n. 187 Interesse a ricorrere Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss c.p.a., il dott. L.L. chiede l’integrale esecuzione della sentenza n. 68 del 2003 emessa dal Tribunale di Catanzaro, passata in giudicato a seguito della sentenza n. 20045/2009 della Suprema Corte di Cassazione con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal Ministero della Pubblica istruzione avverso la sentenza dichiarativa della inammissibilità dell’Appello.

Con la sentenza n. 68/2003, della cui esecuzione si tratta, il dott. L.L., collocatosi tra gli idonei oltre l’80° posto del concorso per titoli integrato da colloquio per la copertura di n. 17 posti di dirigente amministrativo bandito dal Ministero della Istruzione nel 1997, chiedeva ed otteneva l’accertamento del proprio diritto a rivestire la qualifica di dirigente amministrativo di ruolo dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica.

Il ricorrente, quindi, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 612 cpc al Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Catanzaro che con ordinanza del 12 maggio 2009 disponeva la nomina del ricorrente nel ruolo dell’amministrazione scolastica periferica del Ministero.

Il Ministero con decreto del 29 marzo 2010, in asserita esecuzione della sentenza n. 68/2003, attribuiva al ricorrente la qualifica di dirigente amministrativo di II fascia nel ruolo della suddetta amministrazione, affermando, tuttavia, che tale riconoscimento non avrebbe comportato né il diritto al conferimento dell’incarico dirigenziale né lo svolgimento delle relative funzioni né conseguenze di alcun genere con riguardo al trattamento retributivo, di quiescenza o di previdenza.

Il ricorrente, con l’odierno ricorso, chiede l’integrale ottemperanza alla sentenza n. 68 del 2003 del Tribunale di Catanzaro nonché nomina del Commissario ad Acta affinchè provveda ad inserire il ricorrente nel ruolo dei dirigenti dell’amministrazione scolastica e corrisponda tutte le differenze retributive spettanti, nonché la rideterminazione del trattamento pensionistico a far data dal gennaio 2009 nonchè il trattamento di quiescenza e previdenza a far data dal 24/1/2003 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Con memoria si è costituita l’Amministrazione resistente per eccepire l’improcedibilità del ricorso e resistere nel merito.

Alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in quanto la sentenza della cui esecuzione si tratta risulta integralmente ottemperata dall’Amministrazione resistente con il decreto del 29 marzo 2010.

Con il suddetto decreto infatti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha attribuito al ricorrente la qualifica di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo.

Il diritto all’attribuzione di tale qualifica è tutto quanto statuito dal Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 68/2003, atteso che per quanto riguarda il conferimento dell’incarico dirigenziale ha implicitamente escluso la sussistenza di alcun obbligo in tal senso in capo all’amministrazione resistente laddove ha, invece, affermato che "Rimane, indiscutibilmente, nella assoluta discrezionalità dell’amministrazione stabilire la effettiva copertura dei posti vacanti nonché fissare i tempi e i modi, nonché individuare, secondo i criteri prescritti dall’art. 19 Dlgs 165/2001, i soggettio cui conferire l’incarico dirigenziale.

A tale riguardo nel decreto di esecuzione della suddetta sentenza del 29 marzo 2010 si legge che i posti vacanti ricoperti, mediante scorrimento della graduatoria nella quale il ricorrente occupa un posto successivo all’80°, sono solo 37 né il ricorrente allega la copertura di altri posti dirigenziali nel termine di validità della graduatoria (8 agosto 2002.

La legittima scelta discrezionale dell’amministrazione scolastica, a prescindere dal numero delle vacanze (108), risulta essere stata nel senso di limitare la spesa conseguente alla copertura di tutte le vacanze, alla luce della comparazione tra costi e benefici ed avuto riguardo alla concreta particolare situazione riscontrabile nel contesto organizzativo e temporale di riferimento.

La giurisprudenza è peraltro pacifica nel ritenere che " nel lavoro con la p.a., la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale. Da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell’incarico è stata desunta la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale e, peraltro, al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 c.c." (Cassazione civile, sez. lav., 30 dicembre 2009, n. 27888, ma vedi anche Cassazione civile, sez. lav., 15 febbraio 2010, n. 3451).

Che possa escludersi l’accertamento del diritto all’incarico dirigenziale nella sentenza n. 68/2003 da parte del Tribunale di Catanzaro non sembra pertanto possano sussistere dubbi, sia alla luce dei principi sopra richiamati che del fatto che, ove così avesse statuito il giudice, all’accertamento del diritto sarebbe dovuta conseguire anche la condanna dell’amministrazione alla liquidazione delle relative competenze.

Ma nel dispositivo, così come nella parte motiva, non vi è traccia di alcuna statuizione in tal senso.

Alla luce di quanto sopra osservato il ricorso va dichiarato inammissibile, risultando integralmente ottemperato il giudicato prima della proposizione del ricorso.

Sussistono tuttavia sufficienti motivi, data la natura processuale di questa pronuncia, per la compensazione tra le parte delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *