Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-01-2011) 11-02-2011, n. 5291 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 7 giugno 2007, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, assolveva R.E. dal reato di detenzione a fini di spaccio di una parte dell’hashish contestato nel capo di imputazione e, ritenuta l’ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, riduceva la pena inflittagli in mesi otto di reclusione ed Euro 2.000 di multa, confermando per il resto.

Esponevano, in fatto, i giudici del merito che, a seguito di perquisizione effettuata in un appartamento occupato da diversi studenti, gli operanti rinvenivano occultati in un bagno, ad uso della camera occupata dal R. e da un altro studente, due involucri di hashish.

I giudici di appello ritenevano che solo uno dei panetti di hashish dovesse essere attribuito all’imputato, in ordine al quale tuttavia quest’ultimo non aveva fornito la prova rigorosa della destinazione all’uso personale, ovvero di essere tossicodipendente e di usare un quantitativo giornaliero di stupefacente tale da giustificare il possesso di un panetto utile al confezionamento di circa 281 dosi.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e omessa applicazione dell’art. 530 c.p.p., e il difetto o insufficienza di motivazione in ordine ad uno specifico motivo di gravame.

Il ricorrente lamenta che i giudici di appello da un lato hanno dato credito alle dichiarazioni del R., riconoscendo che solo parte dell’hashish (281 dosi) fosse nella sua disponibilità, dall’altro non hanno ritenuto attendibili le stesse dichiarazioni circa la destinazione di tale quantitativo perchè l’imputato non avrebbe fornito la prova rigorosa dell’uso personale. Prova che invece – assume il ricorrente – sarebbe stata acquisita agli atti sia attraverso le dichiarazioni dell’imputato che ha ammesso un uso elevato di stupefacente, giustificando la sua capacità economica per l’acquisto, sia attraverso i riscontri forniti dal teste F. che ha confermato, quanto ad uso assiduo e destinazione dello stupefacente, le suddette dichiarazioni.

Illogica e contraddittoria risulterebbe inoltre, ad avviso del ricorrente, la valutazione, come prova della responsabilità dell’imputato, del rinvenimento di contenitori di cartine vuote, che la Corte di merito ha collegato alla attività di spaccio del R., mentre, una volta riconosciuta la disponibilità da parte di quest’ultimo solo di una parte dell’hashish rinvenuto, doveva essere attribuito l’uso di tali cartine anche al detentore del restante quantitativo.

Si censura infine l’illegittima inversione dell’onere della prova imposta all’imputato circa la destinazione dello stupefacente: in mancanza di un quadro probatorio certo, la Corte avrebbe dovuto assolvere l’imputato per ogni addebito almeno con la formula di cui all’art. 530 c.p.p., comma 2.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata ha rigettato l’appello dell’imputato – volto ad escludere che la detenzione dello stupefacente avesse finalità di spaccio e ad affermare la destinazione ad uso personale – sul presupposto, giuridicamente errato, che l’imputato non ha fornito una prova rigorosa di essere tossicodipendente e di usare un quantitativo giornaliero tale da giustificare il possesso del panetto.

In tal modo è stato infatti capovolto illegittimamente l’onere probatorio. Deve essere qui ribadito che la fattispecie di detenzione personale dì cui si discute è stata depenalizzata e costituisce quindi un mero illecito amministrativo (Sez. U, n. 00017 del 18/06/1993, dep. 19/07/1993, Gambacorta, Rv. 194308) e che pertanto la destinazione allo spaccio rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, sicchè tale specifica finalità della illecita detenzione deve essere provata dalla pubblica accusa, non potendosi far carico all’imputato dell’obbligo di provare la diversa destinazione, al solo uso personale, della sostanza stupefacente posseduta (tra le tante, Sez. 4^, n. 31103 del 16/04/2008, dep. 24/07/2008, Perna, Rv. 242111; Sez. 4^, n. 39262 del 25/09/2008, dep. 20/10/2008, Brambati, Rv. 241468).

Pertanto, venendo al caso in esame nessun onere probatorio incombeva sull’imputato di dimostrare la destinazione personale del quantitativo di hashish sequestrato.

Nè appaiono soddisfare l’obbligo motivazionale per fondare il giudizio di responsabilità dell’imputato le altre argomentazioni in fatto esposte per sostenere che non era stata comunque raggiunta la prova della destinazione personale. Così, la mera e generica affermazione che nell’incarto processuale esistevano "deposizioni nettamente contrarie" circa lo status di tossicodipendente, posto che nell’atto di appello la difesa aveva evidenziato, a sostegno del proprio assunto, che all’udienza del 14 luglio 2000 il teste F. aveva confermato che l’imputato era un abituale consumatore di hashish. Tale precisa doglianza difensiva meritava una risposta adeguata sul punto.

Così, non appaino di per sè particolarmente significativi il possesso di cartine – tra l’altro custodite nella stanza occupata dall’imputato -, trattandosi di strumentario tipicamente utilizzato anche dal consumatore; e l’insufficienza della borsa di studio a sostenere l’approvvigionamento della sostanza in sequestro, posto che l’imputato era all’epoca dei fatti uno studente universitario e pertanto, come tale, comunemente privo di redditi propri.

2. Sulla base delle ragioni esposte, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati, dovrà più approfonditamente verificare se gli elementi forniti dall’accusa siano idonei a dimostrare la finalità di cessione a terzi, anche in parte, della sostanza trovata in possesso dell’imputato, facendo riferimento a ogni dato oggettivo e soggettivo emergente dal processo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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