Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-03-2011, n. 7015 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, ritualmente notificato, A.C.L. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale, sezione lavoro, di La Spezia con la quale era stata respinta la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’esposizione ad amianto oltre i limiti previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, con conseguente diritto alla rivalutazione ai fini contributivi mediante applicazione del coefficiente 1,5 ai sensi della L. n. 271 del 1993, art. 13, comma 8, con riferimento al periodo dedotto in causa nel quale egli aveva lavorato per la Efimpianti s.p.a.; nella stessa pronuncia era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Inail.

Il Tribunale in particolare, recependo le argomentazioni dell’Inps, aveva rilevato che, poichè il ricorrente aveva fruito del prepensionamento ai sensi del D.L. n. 185 del 1994, non poteva ottenere anche il riconoscimento della rivalutazione contributiva, in quanto i due benefici non erano cumulabili ma incompatibili.

A seguito dell’appello proposto dall’interessato la Corte di appello di Genova, con sentenza in data 4.4/5.6.2008, confermava l’impugnata sentenza.

Rilevava in particolare il giudice d’appello come il pensionato, una volta maturato il diritto alla prestazione pensionistica, usufruendo dell’accredito figurativo (cd. scivolo) per l’accesso al prepensionamento in applicazione del beneficio di cui al D.L. n. 516 del 1994, art. 5, convenuto in L. n. 598 del 1994, non avesse diritto ad avvalersi di ulteriori rivalutazioni contributive, quale quella prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per la esposizione al rischio dell’amianto, che consentissero un aumento figurativo della anzianità contributiva. E rilevava altresì come l’interessato, una volta esercitata l’opzione per beneficiare del suddetto prepensionamento, non potesse più usufruire, eventualmente rinunciando allo stesso beneficio concesso, del più favorevole trattamento derivante dall’applicazione della L. n. 257 del 1992.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione A. C.L. con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Inail che eccepisce l’inammissibilità del ricorso nei propri confronti essendosi formato il giudicato sulla statuizione del giudice di primo grado che aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del detto Istituto.

L’inps si è costituito solo con procura in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione.
Motivi della decisione

Con il predetto motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione al D.L. 29 agosto 1994, n. 516, artt. 4 e 5, convertito in L. n. 598 del 1994.

In particolare rileva che la Corte territoriale, pur facendo riferimento all’unico precedente giurisprudenziale in materia costituito dalla sentenza n. 9982/02 della Corte di Cassazione, non aveva fatto corretta applicazione dei principi posti in tale sentenza.

Ed invero la Corte di merito aveva escluso la cumulabilità della maggiorazione contributiva derivante dal prepensionamento con la maggiorazione contributiva derivante dalla esposizione al rischio dell’amianto ritenendo una sorta di incompatibilità ontologica tra i due benefici, mentre per contro la Suprema Corte aveva ritenuto senz’altro possibile il cumulo dell’accredito dei contributi figurativi ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, con l’accredito figurativo previsto dal D.L. n. 516 del 1994, ai fini del prepensionamento, avendo espressamente evidenziato che, "per valutare la spettanza dell’accredito figurativo (il cd. scivolo) per il prepensionamento, occorre prima valutare la situazione contributiva dell’assicurato, anche per effetto dei contributi figurativi risultanti dalla richiesta di attribuzione del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8". E la Corte di legittimità era quindi pervenuta alla conclusione, con la predetta sentenza n. 9982/02, nella fattispecie sottoposta al suo esame, che l’interessato non aveva diritto al cd. scivolo non per una sorta di incompatibilità ontologica tra i due benefici, ma solamente perchè, essendo la contribuzione già superiore al minimo dei 35 anni prescritto dalle disposizioni in materia a seguito della contribuzione figurativa relativa al beneficio per l’esposizione all’amianto, non era possibile applicare il cd. scivolo ai sensi del D.L. 516 del 1994.

Ed osserva altresì che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto di dover disattendere la tesi proposta dall’appellante circa la possibilità, espressa in via subordinata, di poter optare per il beneficio ritenuto più favorevole, rilevando la impossibilità di revoca della domanda di prepensionamento; ed invero la suddetta domanda non concerneva la rinuncia alla richiesta di prepensionamento, bensì la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del detto beneficio, con la conseguenza che, laddove per effetto della maggiorazione L. n. 257 del 1992, ex art. 13, il lavoratore fosse risultato in possesso di una anzianità contributiva superiore ai 35 anni, sarebbe venuto meno il diritto al prepensionamento che, ove concesso, avrebbe dovuto essere revocato.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi del D.L. 29 agosto 1994, n. 516, art. 5, convenuto, con modificazioni, con L. 27 ottobre 1994, n. 598, sono stati ammessi al beneficio del prepensionamento i lavoratori, dipendenti da società controllate dall’EFIM in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa, con una maggiorazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito minimo dei 35 anni prescritto dalle disposizioni in materia.

La L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, come sostituito dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, convertito nella L. 4 agosto 1993, n. 271, dispone che, per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.

In via generale è corretto quanto affermato nella sentenza invocata dal ricorrente (Cass. n. 9982 del 2002), e cioè che, per valutare la spettanza dell’accredito figurativo (il cd. scivolo) ai fini del prepensionamento, occorre prima valutare la situazione contributiva dell’assicurato, anche per effetto di contributi figurativi risultanti dalla richiesta di attribuzione del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, perchè se, con il computo di tali contributi, il lavoratore raggiunge almeno trenta anni di contribuzione ma non trentacinque, lo stesso avrà diritto agli ulteriori contributi figurativi per il prepensionamento, di cui al D.L. n. 516 del 1994, art. 5, fino al raggiungimento dei trentacinque anni. Se, invece, la concessione dell’accredito figurativo di cui al citato art. 13, comma 8, comporta il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione, allora il lavoratore non rientra più fra i soggetti che hanno diritto ad una maggiorazione contributiva, fino ad un massimo di cinque anni, per beneficiare di un prepensionamento; lo stesso, infatti, ha già diritto al pensionamento di anzianità sulla base dei 35 anni di contribuzione effettiva e figurativa maturata. Il beneficio del cd. scivolo compete, come si è già chiarito, solo ai lavoratori in possesso di più di 30 anni di contribuzione ma meno di 35; e non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai 35 anni.

Devesi peraltro rilevare che, nel caso in esame, il ricorrente ha già usufruito del prepensionamento nel 1994, ben prima di avere sollecitato la rivalutazione per esposizione ad amianto chiesta dopo diversi anni con il ricorso giudiziale dinanzi al Tribunale di La Spezia, di talchè non è stato possibile valutare la situazione contributiva ex ante, come ritenuto nella sentenza invocata; nè è possibile procedere ora a tale accertamento, giacchè, applicando la rivalutazione da esposizione ad amianto, il ricorrente, che nel 1994 aveva sicuramente i 30 anni di contribuzione, si verrebbe a trovare con oltre i 35 anni e quindi non avrebbe più il requisito previsto per il prepensionamento; in altri termini, la domanda di rivalutazione per esposizione ad amianto comporta la revoca implicita del beneficio del prepensionamento già goduto, il che confligge con il D.L. n. 185 del 1994, art. 10, comma 5, secondo cui le domande di prepensionamento anticipato sono irrevocabili; la ratio della disposizione che prevede la impossibilità di revoca si spiega considerando il complesso meccanismo che regola il prepensionamento, per cui la gestione delle prestazioni temporanee deve corrispondere al fondo pensioni lavoratori dipendenti la provvista contributiva per far fronte alla pensione anticipata ( L. n. 451 del 1994, art. 10, comma 6,) e il datore di lavoro deve a sua volta erogare all’Inps delle somme (art. 10, comma 7) di talchè, una volta compiute, queste complesse operazioni non possono essere messe nel nulla da un diverso conteggio della contribuzione conseguente a domande dell’assicurato proposte dopo anni dall’inizio del godimento del beneficio.

Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento, nei confronti dell’Inps, delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo; vanno per contro compensate le dette spese nei confronti dell’Inail, non essendoci stata nei confronti del detto Istituto una specifica impugnazione ma solo una denuntiatio litis.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti dell’Inps, delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10,00 oltre Euro 1.000,00 (mille) per onorari, con accessori di legge; compensa le spese nei confronti dell’Inail.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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