T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 09-02-2011, n. 120 Silenzio della Pubblica Amministrazione Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premesso che in data 29.9.2009 è stata presentata nell’interesse del ricorrente, cittadino straniero, ai sensi della L. 102/09 la dichiarazione di emersione da lavoro irregolare; che il deducente lamenta che l’amministrazione intimata non ha adottato alcun provvedimento inerente alla vista procedura di regolarizzazione.

Insorge pertanto il ricorrente col ricorso in epigrafe, lamentando la violazione dell’art. 2 della L. 7.8.1990, n. 241, atteso che l’amministrazione non ha concluso il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo all’impugnativa.

Alla udienza pubblica del 13.1.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato limitatamente all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Osserva, anzitutto, il collegio che l’art. 2 della citata L.. 7 agosto 1990, n. 241, è stato modificato dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, con l’introduzione del comma 4 bis (la successiva sostituzione dello stesso art. 2 l. 241/90, ex l. 14 maggio 2005, n. 80, lo ha trasformato nel V comma) per cui "decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".

Il comma 3 stabilisce, poi, in via residuale il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento; laddove, il comma 2 rinvia invece ai termini stabiliti, per i singoli procedimenti, da fonti specifiche, e decorrenti "dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte".

Nella materia in esame, in particolare, trova applicazione un termine maggiore, previsto dal regolamento di cui si è dotata l’amministrazione che tuttavia non supera il lasso di tempo sin qui trascorso

Nella specie, il termine è rimasto inosservato, e l’inadempimento perdura tuttora, sì che va ordinato senz’altro all’amministrazione di provvedere sulla dichiarazione prodotta entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione, della presente decisione.

Le spese di lite possono peraltro restare compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione dell’Interno di definire, con provvedimento espresso, la procedura di regolarizzazione, entro trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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