Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 11-02-2011, n. 5318

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.1. L.R.V. ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe che ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per la sua estradizione verso la Repubblica di Romania, che ne ha richiesto la consegna dovendo espiare le pene inflittele per il reato di truffa con due sentenze di condanna irrevocabili. Denuncia:

1. l’inosservanza dell’art. 13 c.p., comma 2, perchè i fatti commessi, consistiti nell’acquisto di merce pagata con assegni bancari privi di copertura, non sarebbero puniti anche dalla legge italiana come truffa;

2. di avere presentato domanda al Ministero della Giustizia per espiare la pena in Italia, dove risiederebbe da alcuni anni.

P.2. I motivi di ricorso sono privi di fondamento.

Il primo, perchè l’assunto della ricorrente, secondo cui avrebbe onorato gli assegni dati in pagamento delle merci comperate fino a quando sopravvenne l’inopinato dissesto finanziario, non trova riscontro negli atti, dai quali emerge, invece, che ella, all’atto degli acquisti, emise assegni assolutamente privi di copertura e che gli anticipi versati per contanti erano finalizzati a ingannare i venditori sulla sua solvibilità.

Pertanto, nella condotta della ricorrente, che versò anticipi per carpire la fiducia dei contraenti e rilasciò assegni senza copertura come mezzo di pagamento, sono ravvisabili gli estremi della frode sottesa al delitto di truffa, previsto e punito da entrambi gli ordinamenti. Sussiste quindi il requisito della doppia incriminabilità, richiesto dall’art. 13 c.p., comma 2, quale condizione di ammissione dell’estradizione.

Il secondo motivo, sollevato soltanto con il presente ricorso per cassazione, è sfornito di ogni supporto probatorio, non avendo la ricorrente prodotto alcun documento a sostegno dell’asserita residenza in Italia.

Il ricorso deve essere dunque rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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