Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 11-02-2011, n. 5289

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P. 1. B.F. e P.A. ricorrono contro la sentenza della Corte d’appello di Catania che confermava quella del Tribunale che li aveva dichiarati colpevoli del delitto di favoreggiamento personale, per avere dato rifugio nella propria casa al latitante N.A..

Denunciano il vizio di mancanza di motivazione: 1) in ordine al dolo, perchè il giudicante avrebbe apoditticamente affermato che essi sapevano che il congiunto ospitato in casa era ricercato; 2) in ordine alla misura della pena inflitta.

P. 2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

In ordine al primo, si osserva che la sentenza di primo grado, alla cui motivazione rinvia quella d’appello, contiene una congrua dimostrazione della sussistenza del dolo. Infatti rappresenta che gli imputati, da circa un mese, ospitavano nella loro casa il latitante e, quando gli agenti bussarono alla porta per chiedere se ci fosse qualcuno oltre a loro, risposero negativamente. Al contrario, il latitante stava dormendo nella camera da letto dei bambini e, quindi, dalla risposta menzognera, dal rapporto di affinità con il ricercato e dalla protratta ospitalità il giudice di merito, applicando massime di esperienza comuni, ha tratto il logico convincimento che gli imputati sapessero bene di proteggere un latitante.

I giudici del merito hanno altresì esplicitato, con il richiamo ai parametri indicati dall’art. 133 c.p., le ragioni di determinazione della misura delle pene inflitte, che hanno diversificate in considerazione dell’incensuratezza della P. e della presenza invece di precedenti penali a carico di B..

I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille ciascuno alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille ciascuno alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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